Art. 60 · Compiti del consiglio generale

Art. 60

Compiti del consiglio generale

In vigore dal 31 mag 2024
Compiti del consiglio generale 1.   Il consiglio generale nella composizione di supervisione adotta le decisioni relative ai compiti di cui agli articoli da 7 a 10, nonché qualsiasi altra decisione che, a norma del presente regolamento, deve essere adottata dal consiglio generale nella composizione di sorveglianza. 2.   Il consiglio generale nella composizione di supervisione può fornire il proprio parere in merito a qualsiasi progetto di decisione predisposto dal comitato esecutivo nei confronti di soggetti obbligati selezionati in conformità con la sezione 3 del capo II e con l', paragrafo 2. Il consiglio generale nella composizione di supervisione e il comitato esecutivo concordano e adottano congiuntamente le procedure e i termini ai fini della formulazione del parere di cui al primo comma. 3.   Il consiglio generale nella composizione FIU svolge i compiti e adotta le decisioni di cui all', paragrafo 5, e alla sezione 5 del capo II. 4.   Il consiglio generale adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità di cui al capo II, sezione 7, nella composizione adeguata, tenendo conto dell'oggetto dello strumento. Quando un determinato strumento riguarda sia questioni concernenti la supervisione sia questioni relative alle FIU, il consiglio generale nella composizione di supervisione e il consiglio generale nella composizione FIU adottano ciascuno separatamente tali pareri, orientamenti e decisioni. I pareri, le raccomandazioni e gli orientamenti sono adottati sulla base di una proposta del comitato interno pertinente. 5.   Il consiglio generale vota i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all' e i progetti di norme tecniche di attuazione di cui all' e li presenta alla Commissione ai fini della loro adozione, nella composizione adeguata, tenendo conto dell’oggetto delle norme. 6.   Il consiglio generale, nell'una o nell'altra composizione, è consultato in merito ai progetti di decisione che il comitato esecutivo deve adottare ai sensi dell', paragrafo 4, lettere a), c), e) ed m). Laddove la conseguente decisione presa dal comitato esecutivo si discosti dal parere del consiglio generale, il comitato esecutivo ne fornisce le motivazioni per iscritto. 7.   Il consiglio generale adotta e pubblica il proprio regolamento interno. 8.   Fatti salvi l', paragrafi 3 e 4, e l', paragrafi 1 e 2, il consiglio generale esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina») nei confronti del presidente dell'Autorità e dei cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, per tutto il loro mandato.
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