Art. 55 · Pareri e consulenza tecnica

Art. 55

Pareri e consulenza tecnica

In vigore dal 31 mag 2024
Pareri e consulenza tecnica 1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione con altri organismi pertinenti dell'Unione per quanto riguarda la loro competenza, una consultazione pubblica o un'analisi tecnica. 3.   L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all', paragrafo 2.
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