Art. 46 · Mediazione tra FIU

Art. 46

Mediazione tra FIU

In vigore dal 31 mag 2024
Mediazione tra FIU 1.   L'Autorità può facilitare una soluzione in caso di disaccordo tra due o più FIU in merito a singoli casi relativi alla cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, a norma della direttiva (UE) 2024/1640. Lo scopo di tale mediazione è quello di conciliare punti di vista divergenti tra le FIU e di adottare un parere non vincolante. 2.   Qualora un disaccordo non possa essere risolto tramite contatti diretti e il dialogo tra le FIU interessate, l'Autorità avvia una procedura di mediazione su richiesta di una o più di tali FIU. L'Autorità può inoltre proporre di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. La mediazione è condotta solo con il consenso di tutte le FIU interessate. 3.   La procedura di mediazione è avviata dinanzi al consiglio generale nella composizione FIU. Tutti i membri del consiglio generale nella composizione FIU, ad eccezione dei capi delle FIU interessate dal disaccordo, cercano di conciliare i punti di vista delle FIU interessate dal disaccordo e si accordano su un parere non vincolante. Se del caso, esperti della Commissione possono essere invitati a partecipare alla procedura di mediazione a titolo consultivo. 4.   Il consiglio generale nella composizione FIU adotta il regolamento interno per le procedure di mediazione, compresi i termini applicabili. 5.   Qualora una FIU interessata da un disaccordo rifiuti di partecipare alla procedura di mediazione, essa informa l'Autorità e le altre FIU interessate dal disaccordo dei motivi della sua decisione entro il termine specificato nel regolamento interno di cui al paragrafo 4. 6.   Entro tre mesi dall'adozione del parere non vincolante di cui al paragrafo 3, le FIU interessate dal disaccordo riferiscono al consiglio generale nella composizione FIU in merito alle misure che hanno adottato in risposta al parere o, qualora non abbiano adottato misure, ai motivi per cui non lo hanno fatto.
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