Art. 45
Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU
1. Nel contesto della promozione della cooperazione e del sostegno al lavoro delle FIU, l'Autorità, tenendo conto delle esigenze delle FIU, promuove approcci, metodi e migliori prassi comuni. Inoltre, l'Autorità organizza e agevola in particolare le attività seguenti:
a)
programmi di formazione, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;
b)
scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità;
c)
scambi di prassi tra le FIU, compresa la condivisione di competenze in un settore specifico;
d)
sviluppo o acquisizione di strumenti e servizi informatici per migliorare le capacità di analisi delle FIU.
2. Una FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che richiede al personale dell'Autorità, al personale di una o più FIU o a una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce che sia consentito l'accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca in relazione ai compiti delle FIU.
3. L'Autorità compie ogni sforzo per fornire l'assistenza richiesta, anche considerando il sostegno da fornire con le proprie risorse umane, nonché coordinando e agevolando la prestazione di qualsiasi forma di assistenza da parte di altre FIU su base volontaria.
4. All'inizio di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione FIU in merito alle risorse che l'Autorità può destinare alla prestazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all', paragrafo 5, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione FIU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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