Art. 42 · Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta

Art. 42

Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta

In vigore dal 31 mag 2024
Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta 1.   Qualora l'Autorità individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta ai sensi dell' del presente regolamento o dell' della direttiva (UE) 2024/1640, ne informa le FIU interessate e chiede loro di partecipare all'analisi congiunta. 2.   Le FIU interessate informano l'Autorità senza indebito ritardo, adoperandosi al massimo per provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, della loro decisione in merito alla richiesta di cui al paragrafo 1. 3.   Qualora una FIU invitata a partecipare all'analisi congiunta rifiuti una richiesta presentata dall'Autorità a norma del paragrafo 1, informa l'Autorità dei motivi della sua decisione senza indebito ritardo, adoperandosi al massimo per provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
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