Art. 41 · Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte

Art. 41

Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte

In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte 1.   Se i risultati di un'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio o altre attività criminali in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all' e all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l'Autorità comunica senza indebito ritardo all'EPPO i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente. 2.   L'Autorità, in consultazione con l'EPPO, predispone progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato da usare, da parte dell'Autorità, per la presentazione delle informazioni all'EPPO. L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 27 giugno 2026. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'. 3.   Se i risultati di un'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di frode o corruzione ovvero ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alle quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all' del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Autorità trasmette all'OLAF i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente. 4.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta e se i risultati dell'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che sia stato commesso un reato in relazione al quale Europol potrebbe esercitare la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), l'Autorità trasmette a Europol i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente. 5.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta e se i risultati dell'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che sia stato commesso un reato in relazione al quale Eurojust potrebbe esercitare la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), l'Autorità trasmette a Eurojust i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente. 6.   L'Autorità, l'EPPO, Europol, Eurojust e l'OLAF possono scambiare informazioni strategiche e altre informazioni non operative, quali tipologie e indicatori di rischio, negli ambiti di loro competenza. Le condizioni per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma sono stabilite negli accordi di lavoro di cui all'.
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