Art. 40 · Conduzione di analisi congiunte

Art. 40

Conduzione di analisi congiunte

In vigore dal 31 mag 2024
Conduzione di analisi congiunte 1.   L'Autorità stabilisce i metodi e i criteri per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la conduzione di analisi congiunte conformemente all' della direttiva (UE) 2024/1640 con il sostegno dell'Autorità. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità redige annualmente un elenco degli ambiti prioritari per la conduzione di analisi congiunte. Tale elenco può essere rivisto qualora si identifichino nuovi ambiti prioritari. 3.   Qualora, ai sensi dell' della direttiva (UE) 2024/1640 e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità registra tutte le notifiche ricevute a norma del primo comma del presente paragrafo e valuta la pertinenza del caso conformemente ai metodi e ai criteri di cui al paragrafo 1. Se ritiene che il caso sia pertinente, l'Autorità, entro cinque giorni dalla notifica iniziale, informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta. 4.   Se almeno un'altra FIU accetta di partecipare all'analisi congiunta, l'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla valutazione iniziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, a meno che l'urgenza del caso non giustifichi l'imposizione di un termine più breve. 5.   Qualsiasi FIU che si rifiuti di partecipare all'analisi congiunta fornisce le motivazioni della propria decisione per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. L'Autorità fornisce senza ritardo tale spiegazione alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta. 6.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto del caso e può trattarli ai fini del sostegno a tale analisi. Qualora una FIU rifiuti di concedere al personale dell'Autorità l'accesso ai dati relativi all'oggetto del caso, essa provvede affinché le informazioni siano fornite diversamente in modo da non impedire al personale dell'Autorità di fornire un sostegno operativo all'analisi congiunta, né pregiudicare effettivamente la sua capacità di fornire tale sostegno. Qualora più FIU rifiutino di concedere l'accesso ai dati relativi all'oggetto del caso, l'Autorità riesamina se i compiti che il suo personale svolgerebbe giustificano il suo sostegno all'analisi congiunta e valuta la possibilità di raccomandare che l'analisi congiunta proceda senza il suo sostegno. 7.   L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento dell'analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare, l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di bilancio e logistico. 8.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta è autorizzato a effettuare controlli incrociati, su una base «hit/no hit», tra i dati di tali FIU e i dati messi a disposizione da altre FIU e dagli organi e organismi dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati. In caso di riscontro positivo, l'Autorità condivide con tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta le informazioni che hanno generato il riscontro positivo nella misura in cui il fornitore delle informazioni ne ha autorizzato la condivisione e le informazioni sono necessarie per lo svolgimento dell'analisi congiunta. Ai fini del presente paragrafo, l'Autorità utilizza un sistema concepito per il controllo incrociato delle informazioni pertinenti ai fini della prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposti e del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato. Tale sistema garantisce un livello di sicurezza e riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni sottoposte a controlli incrociati. I metodi e le procedure da stabilire per la conduzione delle analisi congiunte a norma dell', paragrafo 1, e gli accordi di lavoro da concludere a norma dell', paragrafo 2, specificano i metodi di realizzazione dei controlli incrociati sulla base del sistema «hit/no hit» di cui al primo comma del presente paragrafo.
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