Art. 39 · Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria

Art. 39

Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria

In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria 1.   L'Autorità è incaricata di garantire una cooperazione efficace e coerente tra le unità di informazione finanziaria («FIU») nel quadro del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l'Autorità sostiene e coordina le attività delle FIU. 2.   L'Autorità e le FIU sono soggette al dovere di cooperazione leale, anche per quanto riguarda le analisi congiunte sostenute o avviate dall'Autorità, e all'obbligo di scambiare le informazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti. 3.   L'Autorità dispone di risorse umane, finanziarie e informatiche dedicate a sostegno dei compiti di cui all', paragrafo 5, e garantisce, se necessario, la separazione, a livello organizzativo, tra il personale addetto a tali compiti e il personale che esegue i compiti legati alle attività di supervisione dell'Autorità. Una FIU può informare l'Autorità se un'altra FIU non coopera. In tal caso l'Autorità funge da mediatore.
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