Art. 38
Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere
In vigore dal 31 mag 2024
Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere
1. L'Autorità può aiutare i supervisori del settore non finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo su richiesta di uno o più supervisori del settore non finanziario a norma degli o 54 della direttiva (UE) 2024/1640 o in altri casi quando un supervisore del settore non finanziario è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore non finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento nella misura in cui ciò pregiudica i suoi compiti e le sue responsabilità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato specifico o a più soggetti obbligati.
2. Nei casi diversi da quelli oggetto degli della direttiva (UE) 2024/1640, un supervisore del settore non finanziario chiede senza indebito ritardo l'assistenza dell'Autorità quando una disposizione del diritto dell'Unione impone che tale supervisore del settore non finanziario raggiunga, con un altro supervisore del settore non finanziario o altri supervisori del settore non finanziario, un accordo, un'intesa o un'altra forma di cooperazione stabilita o formalizzata in relazione alla supervisione di soggetti obbligati specifici, e si verifica una delle situazioni seguenti:
a)
l'accordo è stato raggiunto ma non è stato effettivamente applicato o rispettato da una delle parti;
b)
un supervisore del settore non finanziario stabilisce l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;
c)
sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore non finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore non finanziario di adottare determinate misure per conformarsi agli atti legislativi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta.
3. Il comitato esecutivo valuta le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e comunica alle parti interessate se ritiene che la richiesta sia giustificata e se intende darvi seguito conformemente al presente articolo.
4. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore non finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore. Se necessario o previsto dal diritto dell'Unione, l'Autorità esprime un parere su come risolvere la controversia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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