Art. 35
Verifiche inter pares
In vigore dal 31 mag 2024
Verifiche inter pares
1. L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività dei supervisori del settore non finanziario o di parte di esse e delle autorità pubbliche di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia degli esiti in materia di supervisione. L'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi dei supervisori del settore non finanziario verificati. Se del caso, la programmazione e lo svolgimento delle valutazioni tengono debitamente conto delle valutazioni, analisi e relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di AML/CFT. Le valutazioni possono anche tenere debitamente conto delle informazioni contenute nella banca dati centrale AML/CFT istituita a norma dell' del presente regolamento.
I metodi di cui al primo comma tengono conto delle caratteristiche specifiche del quadro di supervisione nei casi in cui la supervisione è affidata a organi di autoregolamentazione, compreso il ruolo dell'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640, e delle caratteristiche specifiche dei supervisori in tali casi.
2. Le verifiche inter pares sono effettuate dal personale dell'Autorità congiuntamente al personale competente dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640.
3. La verifica inter pares include una valutazione degli, ma non limitata agli, elementi seguenti:
a)
l'adeguatezza dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche, il grado di indipendenza, gli accordi di governance e le norme professionali del supervisore del settore non finanziario per garantire l'applicazione effettiva del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640;
b)
l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di supervisione, nonché la misura in cui le pratiche di supervisione conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
c)
l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da supervisori del settore non finanziario la cui adozione potrebbe essere utile per altri supervisori del settore non finanziario;
d)
l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni pecuniarie irrogate e le misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.
4. L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 che partecipano alla verifica inter pares, e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell' e di pareri a norma dell' del presente regolamento. I supervisori del settore non finanziario e le autorità pubbliche di cui all’ della direttiva (UE) 2024/1640 compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all', paragrafo 3, del presente regolamento.
5. L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e ne informa quanto meno il Parlamento europeo. Essa presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.
6. L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente dei supervisori del settore non finanziario che partecipano alla verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dai supervisori del settore non finanziario che erano soggetti alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.
7. Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, previa consultazione del consiglio generale nella composizione di supervisione. Tale piano di lavoro riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. Il consiglio generale nella composizione di supervisione, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può chiedere al comitato esecutivo di adottare un nuovo piano. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione di cui all'. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.
8. Quando le verifiche inter pares riguardano attività di supervisione che in uno o più Stati membri sono svolte da organi di autoregolamentazione, la verifica inter pares comprende una valutazione delle misure adottate ai sensi dell' della direttiva (UE) 2024/1640 dall'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi per garantire che svolgano la loro funzione in modo adeguato ed efficace.
9. Quando le verifiche inter pares riguardano attività di supervisione che in uno o più Stati membri sono svolte da organi di autoregolamentazione, questi ultimi non sono tenuti a parteciparvi. Tuttavia, quando essi indicano un interesse a partecipare a una verifica inter pares, il personale di tali organi incaricato di funzioni di supervisione è autorizzato a partecipare a tale verifica.
Storico versioni
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