Art. 34 · Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione

Art. 34

Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione

In vigore dal 31 mag 2024
Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione 1.   Quando un supervisore del settore finanziario non ha applicato le misure di cui alla direttiva (UE) 2024/1640 o le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono tale direttiva, o ha applicato misure in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione che dà luogo a carenze sistematiche nella sua supervisione che interessano più soggetti obbligati e compromettono l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT, l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L'Autorità può, di propria iniziativa, avviare un'indagine su una potenziale violazione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 se dispone di indizi di tale violazione sulla base di informazioni circostanziate raccolte dall'Autorità nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento. L'Autorità può inoltre indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione su richiesta motivata di uno o più supervisori del settore finanziario, del Parlamento europeo o della Commissione. Quando è stata richiesta un'indagine su una potenziale violazione del diritto dell'Unione a norma del primo o secondo comma, l'Autorità informa debitamente la parte richiedente del modo in cui intende procedere con la questione e indica se un'indagine sulla presunta violazione è giustificata. Qualora decida di procedere a un'indagine, l'Autorità ne informa innanzitutto il supervisore del settore finanziario interessato. 3.   Il supervisore del settore finanziario sottoposto a un'indagine a norma del paragrafo 2 fornisce senza ritardo all'Autorità tutte le informazioni che quest'ultima richiede ai fini della sua indagine, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti di cui al paragrafo 1 in conformità al diritto dell'Unione. 4.   Se lo ritiene opportuno e necessario, l'Autorità, dopo aver informato il supervisore del settore finanziario sottoposto all'indagine, può anche dare a tutti gli altri supervisori del settore finanziario la possibilità di trasmettere all'Autorità le informazioni che ritengono pertinenti o rivolgere direttamente una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata a qualsiasi altro supervisore del settore finanziario. I destinatari di detta richiesta trasmettono senza indebito ritardo all'Autorità informazioni chiare, precise e complete. 5.   Non oltre sei mesi dalla data di avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere al supervisore del settore finanziario sottoposto all'indagine una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione. Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con il supervisore del settore finanziario, laddove reputi appropriata tale interazione per risolvere le carenze sistematiche di supervisione che danno luogo a una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore del settore finanziario informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione. 6.   Se il supervisore del settore finanziario non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata di tale situazione dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere al supervisore del settore finanziario di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità. La Commissione esprime tale parere formale entro tre mesi dalla data di adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. L'Autorità e il supervisore del settore finanziario forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie. 7.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 6, il supervisore del settore finanziario informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale. In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale, il supervisore del settore finanziario si conforma a tale parere formale.
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