Art. 33 · Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere

Art. 33

Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere

In vigore dal 31 mag 2024
Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere 1.   L'Autorità può aiutare i supervisori del settore finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo su richiesta di uno o più supervisori del settore finanziario a norma degli o 54 della direttiva (UE) 2024/1640 o in altri casi quando un supervisore del settore finanziario è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento nella misura in cui ciò pregiudica i suoi compiti e le sue responsabilità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato non selezionato specifico o a più soggetti obbligati non selezionati. 2.   Nei casi diversi da quelli contemplati dagli della direttiva (UE) 2024/1640, un supervisore del settore finanziario chiede senza indebito ritardo l'assistenza dell'Autorità quando una disposizione del diritto dell'Unione impone che tale supervisore del settore finanziario raggiunga, con un altro supervisore del settore finanziario, un accordo, un'intesa o un'altra forma di cooperazione stabilita o formalizzata in relazione alla supervisione di soggetti obbligati non selezionati specifici, e si verifica una delle situazioni seguenti: a) l'accordo è stato raggiunto ma non è stato effettivamente applicato o rispettato da una delle parti; b) un supervisore del settore finanziario stabilisce l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; c) sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore finanziario di adottare determinate misure per conformarsi agli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta. 3.   Il comitato esecutivo valuta le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e comunica alle parti interessate se ritiene che la richiesta sia giustificata e se intende darvi seguito conformemente al presente articolo. 4.   L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore. Se necessario o previsto dal diritto dell'Unione, essa esprime un parere su come risolvere la controversia. 5.   Quando i supervisori del settore finanziario non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione di cui al paragrafo 4 o non seguono il parere espresso dall'Autorità, l'Autorità può imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità è vincolante per i supervisori del settore finanziario. La decisione dell'Autorità può imporre ai supervisori del settore finanziario di revocare o di modificare una decisione da essi adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del diritto dell'Unione applicabile. 6.   L'Autorità informa i supervisori del settore finanziario della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 5. 7.   Ogni misura adottata dai supervisori del settore finanziario in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 5 è compatibile con tale decisione. 8.   Nella relazione di cui all', il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra i supervisori del settore finanziario, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.
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