Art. 23 · Penalità di mora

Art. 23

Penalità di mora

In vigore dal 31 mag 2024
Penalità di mora 1.   Il comitato esecutivo può adottare una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare: a) un soggetto obbligato selezionato a porre fine a una violazione, se non si conforma a una misura amministrativa applicata ai sensi dell', paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), e dell', paragrafo 3; b) una persona di cui all', paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell', paragrafo 1; c) una persona di cui all', paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata a norma dell'. 2.   La penalità di mora è efficace e proporzionata. La penalità di mora è imposta fino a che il soggetto obbligato selezionato o la persona interessata non si conforma alla misura amministrativa di cui al paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora non supera, per le persone giuridiche, il 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio finanziario precedente o, per le persone fisiche, il 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione che impone la penalità di mora. 4.   La penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità. Se, alla scadenza di tale periodo, il soggetto obbligato selezionato non si è ancora conformato alla misura amministrativa, l'Autorità può imporre penalità di mora per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi. 5.   La decisione che impone una penalità di mora può essere adottata in una fase successiva con effetto retroattivo fino alla data di applicazione della misura amministrativa.
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