Art. 22 · Sanzioni pecuniarie

Art. 22

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 31 mag 2024
Sanzioni pecuniarie 1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie se un soggetto obbligato selezionato viola, intenzionalmente o per negligenza, un obbligo del regolamento (UE) 2023/1113 o del regolamento (UE) 2024/1624 oppure non si conforma a una decisione vincolante di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Se il comitato esecutivo dell'Autorità ritiene che un soggetto obbligato selezionato abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione grave, ripetuta o sistematica degli obblighi direttamente applicabili contenuti nel regolamento (UE) 2023/1113 o nel regolamento (UE) 2024/1624, adotta una decisione che irroga sanzioni pecuniarie conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le sanzioni pecuniarie irrogate per tali violazioni sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure amministrative di cui all', paragrafo 2, o in luogo di tali misure. 3.   L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 è compreso entro i limiti seguenti: a) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 500 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR oppure l'1 % del fatturato annuo, se superiore; b) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, alle procedure e ai controlli interni o agli obblighi di segnalazione, individuate in uno Stato membro in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR oppure lo 0,5 % del fatturato annuo, se superiore; c) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di tutti gli altri obblighi, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR; d) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di tutti gli altri obblighi, individuate in uno Stato membro in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR; e) per violazioni gravi, ripetute o sistematiche delle decisioni dell'Autorità di cui all', paragrafo 1, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR. 4.   Gli importi di base definiti entro i limiti di cui al paragrafo 3 sono adeguati, se necessario, tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato I. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base. Quando è possibile determinare il profitto ricavato dalla violazione oppure i danni a terzi causati dalla violazione, tali importi sono aggiunti all'ammontare totale della sanzione, dopo l'applicazione dei coefficienti. 5.   I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base. 6.   L'importo massimo di una sanzione per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non supera il 10 % del fatturato annuo totale del soggetto obbligato nell'esercizio finanziario precedente, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5. 7.   L'importo massimo di una sanzione per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), non supera 10 000 000 EUR previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5. 8.   Se il soggetto obbligato selezionato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a redigere il bilancio consolidato conformemente all' della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle norme contabili pertinenti applicabili agli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale. 9.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere ai supervisori del settore finanziario di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano irrogate sanzioni pecuniarie appropriate in virtù del diritto nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Il primo comma si applica alle sanzioni pecuniarie da irrogare ai soggetti obbligati selezionati per le violazioni del diritto nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e alle eventuali sanzioni pecuniarie da irrogare ai membri dell’organo di amministrazione dei soggetti obbligati selezionati che, in base al diritto nazionale, sono responsabili di una violazione commessa dal soggetto obbligato selezionato. 10.   Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel definire l'importo della sanzione pecuniaria, l'Autorità tiene debitamente conto della capacità del soggetto obbligato selezionato di pagare la sanzione pecuniaria e, qualora la sanzione pecuniaria possa incidere sul rispetto della regolamentazione prudenziale, consulta le autorità responsabili della vigilanza sul rispetto del diritto dell'Unione applicabile da parte dei soggetti obbligati selezionati.
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