Art. 21
Misure amministrative
In vigore dal 31 mag 2024
Misure amministrative
1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all', paragrafo 2, l'Autorità dispone del potere di applicare le misure amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per imporre a qualsiasi soggetto obbligato selezionato di adottare le misure necessarie qualora:
a)
il soggetto obbligato risulti essere in violazione degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all', paragrafo 2;
b)
l'Autorità disponga di indicazioni sufficienti e dimostrabili del fatto che il soggetto obbligato selezionato rischia di violare i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all', paragrafo 2, e che l’applicazione di una misura amministrativa può prevenire il verificarsi della violazione o ridurne il rischio;
c)
sulla base di una determinazione debitamente giustificata da parte dell'Autorità, le politiche, le procedure e i controlli interni in vigore nel soggetto obbligato selezionato non siano commisurati ai rischi di riciclaggio, ai relativi reati presupposto o al finanziamento del terrorismo cui il soggetto obbligato selezionato è esposto.
2. Ai fini dell', paragrafo 1, l'Autorità ha, in particolare, il potere di applicare le misure amministrative seguenti:
a)
formulare raccomandazioni;
b)
imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche;
c)
rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
d)
emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine alla condotta e di astenersi dal ripeterla;
e)
restringere o limitare l'attività, le operazioni o la rete di enti che compongono il soggetto obbligato selezionato oppure richiedere la cessione di attività;
f)
esigere modifiche della struttura di governance;
g)
se un soggetto obbligato selezionato è soggetto ad autorizzazione, proporre la revoca o la sospensione di tale autorizzazione all'autorità che l'ha concessa; se l'autorità che ha concesso l'autorizzazione non segue la proposta dell'Autorità relativa alla sospensione o alla revoca, l'Autorità le chiede di comunicarne i motivi per iscritto.
3. Mediante le misure amministrative di cui al paragrafo 2, l'Autorità può, in particolare:
a)
esigere la fornitura senza indebito ritardo di qualsiasi dato necessario o informazione necessaria per l'adempimento dei compiti di cui all', paragrafo 2, richiedere la presentazione di qualsiasi documento o imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti;
b)
chiedere il rafforzamento delle politiche, delle procedure e dei controlli interni;
c)
richiedere l'applicazione di una politica o di obblighi specifici relativi a categorie di clienti o singoli clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione che comportano elevati rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
d)
esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività e ai prodotti dei soggetti obbligati selezionati;
e)
interdire temporaneamente dall'esercizio di funzioni dirigenziali in soggetti obbligati le persone con compiti dirigenziali nel soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;
4. Le misure amministrative di cui al paragrafo 2 sono accompagnate, se del caso, da termini vincolanti per la loro attuazione. L'Autorità segue e valuta l'attuazione delle azioni richieste da parte del soggetto obbligato selezionato.
5. I supervisori del settore finanziario informano l'Autorità senza indebito ritardo qualora vengano a conoscenza di una o più indicazioni del fatto che un soggetto obbligato selezionato ha violato il regolamento (UE) 2023/1113 o il regolamento (UE) 2024/1624.
6. Le misure amministrative applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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