Art. 12 · Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta

Art. 12

Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta

In vigore dal 31 mag 2024
Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta 1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all', paragrafo 2, l'Autorità, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, effettua una valutazione periodica di enti creditizi e di enti finanziari, e di gruppi di enti creditizi e di enti finanziari, laddove essi operino, tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi, in almeno sei Stati membri, compreso lo Stato membro d'origine, indipendentemente dal fatto che le attività siano svolte da un'infrastruttura sul territorio in questione o a distanza. 2.   Le autorità di supervisione e i soggetti obbligati sottoposti a una valutazione periodica forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione periodica di cui al paragrafo 1. 3.   Il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati valutati a norma del paragrafo 1 è classificato dall'Autorità come basso, medio, sostanziale o elevato, sulla base dei parametri di riferimento e secondo la metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5. Se il soggetto obbligato valutato fa parte di un gruppo di enti creditizi o di enti finanziari, il profilo di rischio è classificato a livello dell'intero gruppo. 4.   La metodologia per la classificazione del profilo di rischio intrinseco e residuo è stabilita separatamente almeno per le categorie seguenti di soggetti obbligati: a) enti creditizi; b) cambiavalute (bureau de change); c) organismi d'investimento collettivo; d) fornitori di credito diversi dagli enti creditizi; e) istituti di moneta elettronica; f) imprese di investimento; g) istituti di pagamento; h) imprese di assicurazione vita; i) intermediari assicurativi vita; j) prestatori di servizi per le cripto-attività. k) altri enti finanziari. 5.   Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, i parametri di riferimento per la valutazione di rischio intrinseco nella metodologia di valutazione si basano sulle categorie di fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione e zone geografiche. I parametri di riferimento sono stabiliti almeno per gli indicatori di rischio intrinseco seguenti in ogni Stato membro in cui i soggetti obbligati operano: a) in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti non residenti di paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte; b) in relazione ai prodotti e ai servizi offerti: i) l'importanza e il volume degli scambi di prodotti e servizi identificati come i più vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello del mercato interno nella valutazione del rischio a livello dell’Unione, o a livello di paese, nella valutazione nazionale del rischio; ii) per i prestatori di servizi di rimessa di denaro, l'importanza delle attività aggregate annue di emissione e ricezione di ogni prestatore nei paesi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624; iii) il volume relativo dei prodotti, dei servizi e delle operazioni che offrono un considerevole livello di protezione della privacy e dell'identità dei clienti o altre forme di anonimato; c) in relazione alle zone geografiche: i) il volume annuo di servizi bancari di corrispondenza e di servizi per le cripto-attività di corrispondenza, forniti da soggetti del settore finanziario dell'Unione in paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624; ii) il numero e la quota di clienti di banche corrispondenti e di clienti di cripto-attività in paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624. 6.   Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, la valutazione del rischio residuo nella metodologia di valutazione include criteri per la valutazione della qualità delle politiche, dei controlli e delle procedure interni messi in atto dai soggetti obbligati per ridurre il rischio intrinseco. 7.   L'Autorità predispone progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano: a) le attività minime che devono essere svolte da un ente creditizio o da un ente finanziario nel quadro della libera prestazione di servizi, tramite un'infrastruttura o a distanza, affinché esso sia considerato come operante in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito; b) la metodologia basata sui parametri di riferimento di cui ai paragrafi 5 e 6 per classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo degli enti creditizi o degli enti finanziari, o dei gruppi di enti creditizi o di enti finanziari, come basso, medio, sostanziale o elevato. L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2026. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all' del presente regolamento. 8.   L'Autorità riesamina i parametri di riferimento e la metodologia almeno ogni tre anni. Laddove si rendano necessarie modifiche, l'Autorità presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione modificate.
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