Art. 11 · Banca dati centrale AML/CFT

Art. 11

Banca dati centrale AML/CFT

In vigore dal 31 mag 2024
Banca dati centrale AML/CFT 1.   L'Autorità istituisce e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo. L'Autorità mette le informazioni a disposizione in via riservata alle autorità di supervisione, alle autorità non preposte all'AML/CFT, ad altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31),del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), e alle autorità europee di vigilanza, segnatamente l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali(EIOPA) (collettivamente «le AEV»), che dimostrino di avere un interesse a conoscerle, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti. L'Autorità analizza le informazioni raccolte e può condividere i risultati della sua analisi di propria iniziativa con le autorità di supervisione, qualora ciò agevoli le loro attività di supervisione, e, se del caso, con i soggetti obbligati. 2.   Le autorità di supervisione trasmettono all'Autorità quanto meno le informazioni che seguono, nonché i dati relativi ai singoli soggetti obbligati, di modo che l'Autorità inserisca tali informazioni nella banca dati: a) un elenco di tutte le autorità di supervisione e degli organi di autoregolamentazione nel loro Stato membro incaricati della supervisione di soggetti obbligati, comprese informazioni sul loro mandato, sui loro compiti e sui loro poteri e, se del caso, l'identificazione del supervisore principale o del meccanismo di coordinamento; b) informazioni statistiche sulle categorie e sul numero di soggetti obbligati sottoposti a supervisione per categoria nel loro Stato membro e informazioni di base sul profilo di rischio di tali soggetti; c) le misure amministrative applicate e le sanzioni pecuniarie irrogate durante la supervisione dei singoli soggetti obbligati in risposta alle violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT, accompagnate da: i) i motivi per l’applicazione della misura amministrativa o per l'imposizione della sanzione pecuniaria, quali la natura della violazione; ii) le informazioni sulle attività di supervisione e sugli esiti che hanno condotto all’applicazione della misura amministrativa o all'imposizione della sanzione pecuniaria; d) qualsiasi consulenza o parere relativo ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo forniti ad altre autorità in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e idoneità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati; e) gli esiti delle loro valutazioni dei profili di rischio intrinseco e residuo di tutti gli enti creditizi e gli enti finanziari che soddisfano i criteri stabiliti all', paragrafo 1; f) gli esiti e le relazioni delle verifiche tematiche e di altre azioni di supervisione orizzontali relative a settori o attività ad alto rischio; g) informazioni riguardanti le attività di supervisione svolte durante l'anno civile trascorso, raccolte in conformità dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1640; h) informazioni statistiche sul personale e su altre risorse dei supervisori e delle autorità di supervisione. Le informazioni fornite in conformità del primo comma non includono riferimenti a segnalazione di sospetti segnalati in conformità dell' del regolamento (UE) 2024/1624. L'Autorità inserisce nella banca dati anche le informazioni derivanti dalle sue attività nel settore della supervisione diretta che corrispondono alle categorie di informazioni elencate al primo comma, come pure gli esiti del processo di valutazione del rischio condotto dall'Autorità in conformità dell'. 3.   L'Autorità può chiedere alle autorità di supervisione di fornire altre informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 2. Le autorità di supervisione aggiornano le informazioni fornite non appena l'aggiornamento è necessario o su richiesta dell'Autorità. 4.   L'Autorità inserisce nella banca dati tutti i dati o le informazioni pertinenti ai fini delle attività di supervisione AML/CFT, che sono forniti da autorità non preposte all'AML/CFT, da altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva 2008/48/CE, della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2009/138/CE, della direttiva 2014/17/UE, del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2014/56/UE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o dalle AEV. Le informazioni di cui al primo comma includono casi in cui le autorità e gli organi di cui a tale comma hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o che sia stato commesso tale reato o che esista un maggiore rischio a tale riguardo in relazione a un soggetto obbligato, e quando tali motivi ragionevoli sono emersi nel contesto dell'esercizio delle rispettive funzioni. La banca dati include anche informazioni pertinenti che le autorità o gli organi che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi in conformità della direttiva 2013/36/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (36), inclusa la BCE quando agisce in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013, hanno ottenuto nel contesto della vigilanza su base continuativa, incluse le informazioni sulle valutazioni dei modelli di business, le valutazioni dei dispositivi di governance, le procedure di autorizzazione, le valutazioni delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, le valutazioni di professionalità e idoneità e le procedure relative al ritiro delle licenze. 5.   Le autorità e gli organi di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, se tali informazioni sono necessarie per le proprie attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere. L'Autorità comunica all'autorità o all'organo che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità o dell'organo richiedente, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state fornite all'autorità o all'organo richiedente. Laddove decida di non fornire le informazioni richieste, l'Autorità fornisce una giustificazione motivata per tale decisione. 6.   L'Autorità predispone progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano: a) le procedure, i formati e i termini per la trasmissione delle informazioni in conformità dei paragrafi 2 e 3; b) la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere, tenendo conto delle pertinenti distinzioni tra i soggetti obbligati, quali il loro profilo di rischio; c) la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere in relazione ai soggetti obbligati nel settore non finanziario; d) il tipo di informazioni la cui comunicazione da parte dell'Autorità, in seguito a una richiesta motivata o di propria iniziativa, richiede l'approvazione preliminare da parte dell'autorità di supervisione da cui provengono; e) il livello di rilevanza che una violazione deve avere affinché un'autorità di supervisione sia obbligata a trasmettere informazioni sulla violazione in conformità del paragrafo 2, lettera c); f) le condizioni alle quali l'Autorità può richiedere informazioni supplementari in conformità del paragrafo 3; g) i tipi di informazioni supplementari da trasmettere all'Autorità in conformità del paragrafo 3. L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 27 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all' del presente regolamento. 7.   I dati personali raccolti in conformità del presente articolo possono essere conservati in una forma identificabile per un periodo massimo di 10 anni dopo la data della raccolta dei dati, al termine del quale tali dati sono cancellati. Sulla base di una valutazione periodica della loro necessità, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza di tale periodo, caso per caso.
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