Art. 104 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Art. 104

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

In vigore dal 31 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010 Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; 2) all', paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato. (*2)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;" 3) all', il paragrafo 2 bis è soppresso;
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