Art. 102 · Valutazione e riesame

Art. 102

Valutazione e riesame

In vigore dal 31 mag 2024
Valutazione e riesame 1.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione in cui valuta i risultati dell'Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione di quest'ultima, in conformità degli orientamenti della Commissione. Tale relazione prende in considerazione, in particolare: a) l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le implicazioni finanziarie di tale modifica; b) l'impatto di tutte le attività e di tutti i compiti di supervisione dell'Autorità sugli interessi dell'Unione nel suo complesso, e in particolare l'efficacia di: i) compiti e attività di supervisione relativi alla supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati; ii) supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati; iii) sorveglianza indiretta di altri soggetti obbligati; c) l'impatto delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU; d) l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità; e) l'adeguatezza delle disposizioni di governance, compresa la composizione e le disposizioni di voto del comitato esecutivo e la sua relazione con il consiglio generale; f) l'analisi costo-efficacia dell'Autorità, se del caso, separatamente in relazione alle sue fonti distinte di finanziamento; g) l'efficacia del meccanismo di ricorso nei confronti di decisioni dell'Autorità e degli accordi di indipendenza e responsabilità applicabili all'Autorità; h) l'efficacia degli accordi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra l'Autorità e le autorità non preposte all'AML/CFT; i) l'interazione tra l'Autorità e le altre autorità e gli altri organismi di vigilanza e supervisione dell'Unione, compresi l'Autorità bancaria europea, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Procura europea; j) l'ambito della supervisione diretta e i criteri e la metodologia per la valutazione e la selezione dei soggetti da sottoporre a supervisione diretta; k) l'efficacia dei poteri di supervisione e sanzionatori dell'Autorità; l) l'efficacia e la convergenza delle prassi di supervisione raggiunte dalle autorità di supervisione e il ruolo dell'Autorità in tale contesto. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre: a) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere le sue responsabilità; b) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori compiti di supervisione in merito a soggetti obbligati del settore non finanziario, specificando, se del caso, i tipi di soggetti che dovrebbero essere sottoposti a compiti aggiuntivi di supervisione; c) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU; d) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori poteri sanzionatori. 3.   In una relazione su due, la Commissione effettua un riesame approfondito dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dei poteri, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti. 4.   La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
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