Art. 10
Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT
In vigore dal 31 mag 2024
Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT
1. L'Autorità può elaborare, se del caso:
a)
nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione;
b)
strumenti e metodi pratici per l'assistenza reciproca a seguito di:
i)
richieste specifiche delle autorità di supervisione;
ii)
rinvio di disaccordi tra le autorità di supervisione sulle misure che devono essere adottate congiuntamente da diverse autorità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato.
2. L'Autorità agevola e incoraggia almeno le attività seguenti:
a)
programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;
b)
scambi di personale e ricorso a regimi di distacco, gemellaggi e visite di breve termine;
c)
scambi di migliori prassi di supervisione tra le autorità di supervisione, quando un'autorità ha sviluppato competenze in un settore specifico delle prassi di supervisione AML/CFT.
3. Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che chiede al personale dell'Autorità, al personale di una o più autorità di supervisione o a una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente trasmette all'Autorità le informazioni e i dati necessari per la prestazione di assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca relativa ai loro compiti di supervisione.
4. Laddove all'Autorità pervenga una richiesta di assistenza per lo svolgimento di compiti specifici di supervisione a livello nazionale nei confronti di soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati selezionati, l'autorità di supervisione richiedente precisa nella sua richiesta i compiti per i quali è richiesto tale sostegno. L'assistenza non è interpretata come il trasferimento, dall'autorità di supervisione richiedente all'Autorità, di compiti di supervisione, poteri o responsabilità per la supervisione di soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati selezionati.
5. Qualora ritenga che la richiesta è ragionevole e fattibile, l'Autorità compie ogni sforzo per prestare l'assistenza richiesta, anche mobilitando le proprie risorse umane e assicurando che le autorità di supervisione mobilitino risorse su base volontaria.
6. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione di supervisione in merito alle risorse umane che l'Autorità destinerà alla prestazione dell'assistenza richiesta in conformità del paragrafo 3 del presente articolo nel corso dell'anno successivo. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione di supervisione.
7. Qualsiasi interazione tra il personale dell'Autorità e il soggetto obbligato rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione del soggetto in questione. Tale interazione non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali singoli soggetti obbligati all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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