Art. 9 · Procedura per la valutazione dell’ammissibilità delle domande per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale

Art. 9

Procedura per la valutazione dell’ammissibilità delle domande per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale

In vigore dal 29 mag 2024
Procedura per la valutazione dell’ammissibilità delle domande per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale 1.   Lo Stato membro relatore considera ammissibile una domanda se soddisfa i criteri seguenti: a) è stata presentata entro il termine stabilito, nel formato e utilizzando il sistema di presentazione centrale di cui all’, paragrafo 1; b) contiene tutti gli elementi di cui all’; c) contiene integralmente tutti gli studi che sono stati precedentemente notificati conformemente all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002; d) sono state pagate le pertinenti tasse stabilite dallo Stato membro relatore conformemente all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   Entro 45 giorni dalla data di cui all’, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità in merito alla data di ricevimento della domanda e alla sua ammissibilità. 3.   Se la domanda non è presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l’Autorità del fatto che la domanda è considerata inammissibile a causa del mancato rispetto di un termine. 4.   Se una domanda è presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1, ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b) o d), entro un mese dalla data di ricevimento della domanda lo Stato membro relatore informa il richiedente degli specifici elementi mancanti e fissa un termine di 14 giorni per la presentazione di tali elementi attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all’, paragrafo 1. 5.   Se una domanda è presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1, ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un mese dalla data di ricevimento della domanda lo Stato membro relatore, in cooperazione con l’Autorità, informa il richiedente. Al richiedente sono concessi 14 giorni per fornire una giustificazione valida di tale non conformità. 6.   Se gli elementi mancanti di cui al paragrafo 4 o la giustificazione valida di cui al paragrafo 5 non sono forniti entro il termine di 14 giorni, la domanda è considerata inammissibile e si applica l’articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. 7.   In caso di una tale inammissibilità, lo Stato membro relatore informa tempestivamente il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l’Autorità del fatto che la domanda è considerata inammissibile e dei motivi dell’inammissibilità. 8.   La valutazione dell’ammissibilità di una domanda ripresentata comincia solo dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui all’articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 a seguito della notifica degli studi necessari e/o della presentazione degli studi, a seconda dei casi.
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