Art. 6
Adozione del programma di lavoro
In vigore dal 29 mag 2024
Adozione del programma di lavoro
1. A decorrere dal 19 luglio 2025, per le sostanze o i preparati per i quali la Commissione ha indicato nell’elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti di cui all’, paragrafo 1, che è stata ricevuta una richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale, la persona o le persone che hanno richiesto l’inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante sono considerate individualmente o collettivamente come il richiedente l’approvazione di tale antidoto agronomico o sinergizzante ai sensi degli articoli da 7 a 13 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Entro il 19 dicembre 2025, previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione adotta il programma di lavoro modificando l’allegato I del presente regolamento, specificando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro e designando per ciascuno di essi uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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