Art. 4 · Richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale

Art. 4

Richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale

In vigore dal 29 mag 2024
Richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale 1.   Le parti interessate che, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1107/2009, desiderano presentare una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante incluso nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, possono presentare una richiesta di inclusione di tale antidoto agronomico o sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale entro il 19 giugno 2025. La richiesta contiene le informazioni di cui all’allegato II ed è trasmessa elettronicamente alla Commissione al seguente indirizzo: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu. 2.   Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale, la Commissione indica, nell’elenco di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, che per la rispettiva sostanza o il rispettivo preparato è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione comunica inoltre alle parti che hanno richiesto l’inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel riesame graduale i recapiti delle altre parti che hanno presentato una richiesta di inclusione nel riesame dello stesso antidoto agronomico o dello stesso sinergizzante.
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