Art. 11 · Requisiti relativi ai dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti

Art. 11

Requisiti relativi ai dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti

In vigore dal 29 mag 2024
Requisiti relativi ai dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti Oltre ai requisiti relativi ai dati di cui all’ del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante include: a) i dati richiesti per le sostanze attive a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 e i dati supplementari di cui all’allegato III del presente regolamento; b) i dati richiesti per i prodotti fitosanitari a norma del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione (5) e i dati supplementari di cui all’allegato III del presente regolamento; c) se pertinente, l’identificazione e la proposta di una definizione di residuo ai fini della valutazione del rischio; d) se pertinente, una proposta di classificazione in una o più classi di pericolo conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); e) se pertinente, la giustificazione di eventuali errori riscontrati durante il controllo del Validation Assistant (assistente di convalida) di IUCLID; f) le sintesi e i risultati della letteratura scientifica revisionata disponibile di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009; g) una valutazione di tutte le informazioni presentate in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche; h) l’individuazione e la proposta di eventuali misure di mitigazione del rischio necessarie e opportune; i) tutte le informazioni pertinenti relative alla notifica degli studi come richiesto conformemente all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.
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