Art. 10
Protezione dei dati e riservatezza
In vigore dal 29 mag 2024
Protezione dei dati e riservatezza
1. Quando presenta le relazioni dei test e degli studi nell’ambito di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente un antidoto agronomico o un sinergizzante, il richiedente può richiedere la protezione dei dati a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Si applica l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Nel presentare la domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante, i richiedenti, a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, possono chiedere che determinate informazioni, comprese alcune parti del fascicolo, siano considerate riservate, e indicano le versioni riservate e non riservate delle informazioni presentate.
Si applica l’articolo 63, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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