Art. 4 · Lampuga

Art. 4

Lampuga

In vigore dal 28 mag 2024
Lampuga 1.   Il presente articolo si applica alla lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo pescata utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices, FAD). 2.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di lampuga (Coryphaena hippurus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza totale di 35 cm. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, è possibile tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita una percentuale massima del 5 % di catture accidentali di lampuga (Coryphaena hippurus) di lunghezza totale inferiore a 35 cm. 4.   La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 3 è calcolata in base al peso o/e al numero di esemplari per sbarco rispetto al totale delle catture di lampuga del peschereccio.
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