Art. 3 · Gambero rosso e gambero viola

Art. 3

Gambero rosso e gambero viola

In vigore dal 28 mag 2024
Gambero rosso e gambero viola 1.   Il presente articolo si applica al gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e al gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mar di Levante. 2.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a una lunghezza di carapace di 25 mm. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, è possibile tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita una percentuale massima del 5 % di catture accidentali di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) con carapace di lunghezza inferiore a 25 mm. 4.   La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 3 è calcolata in base al peso del gambero rosso e del gambero viola rispetto al totale delle catture del peschereccio per sbarco.
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