Art. 7
In vigore dal 27 mag 2024
1. In deroga all', paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione siano:
a)
necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica;
e)
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o di un posto consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
f)
necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
g)
necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; o
h)
necessari per la vendita e il trasferimento, entro il 28 agosto 2024, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'allegato IV, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato IV e dopo aver stabilito che i proventi di tale vendita e trasferimento rimangono congelati.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Storico versioni
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