Art. 6
In vigore dal 27 mag 2024
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato IV.
2. Non sono messi messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell'allegato IV sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:
a)
che si rendono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell'opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia;
b)
forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;
c)
che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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