Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mag 2024
1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al materiale di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente al materiale di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai dispositivi di protezione temporaneamente esportati in Russia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per esclusivo uso personale. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associati, destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali. 4.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciate solo prima dello svolgimento dell'attività per cui sono richieste. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rilascio. 5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dell'assistenza o dei servizi di cui al detto paragrafo, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per: a) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1485:oj#art-2