Art. 12

Art. 12

In vigore dal 27 mag 2024
1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell', paragrafo 1, o le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IV che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e b) collaborano con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a). 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine tali comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri. 3.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 4.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 5.   Le autorità competenti, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.
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