Art. 9 · Condizioni generali

Art. 9

Condizioni generali

In vigore dal 24 mag 2024
Condizioni generali 1.   Per quanto riguarda le catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo sbarcate o trasbordate nei porti inseriti nell’elenco, i comandanti dei pescherecci dell’Unione sbarcano o trasbordano tutte le catture della stessa bordata di pesca solo nei porti inseriti nell’elenco. 2.   Per quanto riguarda le catture di tonnidi tropicali effettuate con cianciolo da sbarcare o trasbordare in un porto inserito nell’elenco situato nel territorio di un paese terzo, i comandanti dei pescherecci dell’Unione provvedono affinché la cernita, il campionamento e la pesatura di tali catture a bordo siano sempre controllati da sistemi di monitoraggio elettronico a distanza dotati di telecamere a circuito chiuso (CCTV) o da tecnologie equivalenti che garantiscano lo stesso livello di precisione del controllo.
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