Art. 7 · Valutazione da parte della Commissione

Art. 7

Valutazione da parte della Commissione

In vigore dal 24 mag 2024
Valutazione da parte della Commissione 1.   Entro il 1 o novembre di ogni anno la Commissione valuta le domande presentate a norma dell’ e ricevute entro il 1 o settembre dello stesso anno per stabilire se le condizioni di cui al capo II siano state soddisfatte. 2.   Se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 ritiene che manchino le informazioni richieste a norma dell’, la Commissione chiede allo Stato membro richiedente di completare la domanda entro un termine ragionevole e in ogni caso non oltre 60 giorni dal momento della richiesta. Se lo Stato membro richiedente non completa la domanda entro tale termine, la Commissione la respinge e ne informa lo Stato membro richiedente. Una nuova domanda può essere presentata nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente articolo. 3.   Se ritiene che le condizioni di cui al capo II sono state soddisfatte, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro richiedente e procede all’inserimento del porto nell’elenco conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento sul controllo. 4.   Se ritiene che le condizioni di cui al capo II non sono state soddisfatte, in tutto o in parte, o che le prove presentate non sono sufficienti per valutare il rispetto di tali condizioni, la Commissione respinge la domanda e ne informa lo Stato membro richiedente, spiegando i motivi del rigetto. 5.   La Commissione può chiedere ai paesi terzi o agli Stati membri di bandiera interessati da una domanda presentata a norma dell’ di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti, a seconda dei casi. Tali informazioni o chiarimenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione prevista dal presente articolo.
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