Art. 2
Condizioni per i sistemi di pesatura, le attrezzature e gli strumenti di controllo
In vigore dal 24 mag 2024
Condizioni per i sistemi di pesatura, le attrezzature e gli strumenti di controllo
1. Un porto può essere inserito nell’elenco a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento sul controllo solo se, per garantire la correttezza della dichiarazione delle catture e il controllo necessario, è dotato di tutti i sistemi di pesatura, di tutte le attrezzature e di tutti gli strumenti di controllo seguenti:
a)
un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) che consenta alle autorità competenti dello Stato membro costiero di monitorare lo sbarco, il trasbordo e la pesatura di tutte le catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo;
b)
una pesa a ponte o un sistema di pesatura per gru da utilizzare per la pesatura di tutte le catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo;
c)
uno o più separatori d’acqua per consentire la rimozione dell’acqua dalle catture al momento dello sbarco prima della pesatura per i tipi di pesca di cui all’, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
d)
uno scivolo per il campionamento automatizzato o semiautomatizzato accessibile sia agli operatori che agli ispettori per garantire l’imparzialità dei campioni prelevati conformemente alle procedure di pesatura applicabili ai tipi di pesca di cui all’, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. In deroga al paragrafo 1, i sistemi di pesatura, le attrezzature e gli strumenti di controllo di cui al medesimo paragrafo possono essere sostituiti da una tecnologia o da un sistema equivalenti con un’attrezzatura in grado di garantire lo stesso livello di correttezza della pesatura e della registrazione delle catture allo sbarco o al trasbordo.
Per l’identificazione della tecnologia o del sistema equivalenti, possono essere presi in considerazione aspetti quali le dimensioni del porto, il suo uso stagionale, i piccoli quantitativi di catture sbarcate e il contenuto di un piano di controllo o di un programma di controllo comune approvato dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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