Art. 16
Protezione e trattamento dei dati personali
In vigore dal 24 mag 2024
Protezione e trattamento dei dati personali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali raccolti a norma del presente regolamento possano essere trattati solo in conformità delle norme stabilite all’articolo 112 del regolamento sul controllo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altra tecnologia equivalente utilizzati ai fini del presente regolamento siano gestiti in modo da escludere l’identificazione delle persone fisiche nel materiale videoregistrato. A tal fine tali sistemi e tecnologie dovrebbero essere posizionati in modo da consentire il monitoraggio solo di parti specifiche dei pescherecci e delle zone, dei sistemi o degli impianti in cui sono effettuati lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture oggetto della deroga al margine di tolleranza di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
3. Le immagini di persone fisiche che siano comunque registrate e rilevate rendendo tali persone direttamente o indirettamente identificabili dovrebbero essere rese anonime senza indebito ritardo.
Storico versioni
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