Art. 15 · Gestione dei dati

Art. 15

Gestione dei dati

In vigore dal 24 mag 2024
Gestione dei dati Gli Stati membri provvedono affinché ai dati raccolti a norma del presente regolamento si applichino le stesse norme in materia di analisi, accesso, trattamento, scambio e archiviazione dei dati di cui agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento sul controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1474:oj#art-15