Art. 15
Gestione dei dati
In vigore dal 24 mag 2024
Gestione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché ai dati raccolti a norma del presente regolamento si applichino le stesse norme in materia di analisi, accesso, trattamento, scambio e archiviazione dei dati di cui agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento sul controllo.
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