Art. 10 · Piani di campionamento

Art. 10

Piani di campionamento

In vigore dal 24 mag 2024
Piani di campionamento 1.   Nei porti dell’Unione inseriti nell’elenco gli Stati membri provvedono affinché la determinazione della composizione delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo sbarcate o trasbordate in un porto inserito nell’elenco da pescherecci battenti la loro bandiera si basi su piani di campionamento adottati o approvati dalla Commissione, a seconda dei casi. 2.   Per le catture di tonnidi tropicali, la composizione delle catture è determinata mediante cernita e pesatura per specie. 3.   In deroga al paragrafo 2, la composizione delle catture di esemplari di tonno albacora (Thunnus albacares) e tonno obeso (Thunnus obesus) di peso inferiore a 5 kg sbarcate o trasbordate nel porto di un paese terzo inserito nell’elenco può essere determinata secondo una metodologia di campionamento stabilita dallo Stato membro di bandiera nelle condizioni dell’autorizzazione di pesca del peschereccio.
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