Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 mag 2024
1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione delle attrezzature di accesso mobili, attualmente classificate con i codici NC ex  8427 10 10, ex  8427 20 19 ed ex  8428 90 90, e delle sezioni di MAE preassemblate o pronte per l’assemblaggio, attualmente classificate con i codici ex  8431 20 00 ed ex  8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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