Art. 8 · Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le valutazioni cliniche congiunte

Art. 8

Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le valutazioni cliniche congiunte

In vigore dal 23 mag 2024
Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le valutazioni cliniche congiunte In qualsiasi momento durante la valutazione clinica congiunta il sottogruppo JCA può chiedere contributi sulla malattia e sul settore terapeutico alle organizzazioni dei pazienti, alle organizzazioni degli operatori sanitari o alle società cliniche e scientifiche attraverso i membri della rete di portatori di interessi nel settore dell’HTA.
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