Art. 4 · Informazioni per il gruppo di coordinamento

Art. 4

Informazioni per il gruppo di coordinamento

In vigore dal 23 mag 2024
Informazioni per il gruppo di coordinamento Il segretariato HTA garantisce che, non appena pervenute, tutte le informazioni ricevute dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie, dall’Agenzia europea per i medicinali, dai pazienti, dagli esperti clinici e dagli altri pertinenti esperti, come pure dagli Stati membri, in merito alle valutazioni cliniche congiunte e agli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte siano comunicate al gruppo di coordinamento, ai suoi pertinenti sottogruppi e/o al valutatore e al co-valutatore, a seconda dei casi.
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