Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mag 2024
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) all'articolo 5 bis, i paragrafi da 8 a 10 sono sostituiti dai seguenti: «8.   A decorrere dal 15 febbraio 2024 e fintantoché saranno mantenute le misure restrittive previste al paragrafo 4, i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le norme seguenti: a) le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente; b) le entrate ricavate o generate dalle disponibilità liquide di cui alla lettera a) a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente nei conti finanziari dei depositari centrali di titoli; c) fatti salvi i paragrafi 9 e 10, l'utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lettera b) del presente paragrafo, determinato in conformità del diritto nazionale, anche deducendo tutte le spese pertinenti connesse o derivanti dalla gestione dei beni bloccati e dalla gestione del rischio connessa ai beni bloccati, e previa deduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non è trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi. Tale divieto non si applica agli utili netti che non costituiscono il contributo finanziario di cui al paragrafo 9. 9.   L'utile netto di cui al paragrafo 8, lettera c), è soggetto a un contributo finanziario dovuto all'Unione dai depositari centrali di titoli. Il contributo finanziario è pari al 99,7 % dell'utile netto. La Commissione, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (*1), richiede i contributi finanziari ai depositari centrali di titoli con cadenza semestrale sulla base del bilancio intermedio di cui al paragrafo 11 del presente articolo. La Commissione stabilisce gli importi definitivi del contributo finanziario dovuto ogni anno sulla base del bilancio sottoposto a revisione legale per l'anno N una volta che questo diventa disponibile nell'anno N + 1. Se l'importo annuo definitivo del contributo finanziario dovuto per l'anno N è inferiore alla somma degli importi dei pagamenti semestrali effettuati per l'anno N, la differenza è dedotta dal successivo pagamento dovuto all'Unione dai depositari centrali di titoli per l'anno N+1, compresi i pagamenti semestrali e il trasferimento degli importi trattenuti in via provvisoria conformemente al paragrafo 10, lettere e) ed f). L'importo dovuto dai depositari centrali di titoli risultante dalla compensazione ai sensi della frase precedente non è inferiore a zero. La Commissione informa il Consiglio con cadenza semestrale in merito agli importi trasferiti dai depositari centrali di titoli. 10. a) I depositari centrali di titoli possono trattenere a titolo provvisorio una quota non superiore al 10 % del contributo finanziario (“importi trattenuti a titolo provvisorio”), che rimane dovuta all'Unione. b) Se la quota di cui alla lettera a) non è sufficiente alla luce dei requisiti di gestione del rischio, il depositario centrale di titoli può presentare all'autorità nazionale di vigilanza, designata a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, una richiesta di trattenere una percentuale aggiuntiva del contributo finanziario dovuto. L'autorità nazionale di vigilanza consulta la Commissione e, se del caso, la Banca centrale europea e adotta una decisione di conseguenza. L'autorità nazionale di vigilanza può approvare il trattenimento di una percentuale aggiuntiva solo dopo aver stabilito che è strettamente necessario per rispettare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. Se l'autorità nazionale di vigilanza approva una percentuale aggiuntiva, tale percentuale diventa definitiva per l'esercizio finanziario in questione, a meno che la Commissione non decida, entro cinque giorni dalla notifica, che la percentuale aggiuntiva non soddisfa le condizioni di cui alla presente lettera. La Commissione può stabilire una percentuale aggiuntiva inferiore che costituisce la percentuale aggiuntiva massima che l'autorità nazionale di vigilanza può approvare. Se, nella notifica alla Commissione, l'autorità nazionale di vigilanza invoca l'urgenza, la Commissione decide entro 24 ore dalla notifica. Ai fini della decisione di cui alla presente lettera, la Commissione consulta la Banca centrale europea. La Commissione informa senza ritardo il Consiglio in merito a qualsiasi decisione dell'autorità nazionale di vigilanza di trattenere una percentuale aggiuntiva ai sensi della presente lettera. c) Se ritiene che la percentuale aggiuntiva di cui alla lettera b) non sia più strettamente necessaria per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli, la Commissione, previa consultazione dell'autorità nazionale di vigilanza e, se del caso, della Banca centrale europea, decide in merito a una riduzione di tale percentuale aggiuntiva. La Commissione può adottare una decisione a norma della presente lettera non prima di quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione dell'autorità nazionale di vigilanza di trattenere una percentuale aggiuntiva. Basa la propria decisione sulle informazioni più recenti disponibili. d) Gli importi trattenuti a titolo provvisorio da un depositario centrale di titoli a norma del presente paragrafo sono utilizzati esclusivamente per coprire le spese, i rischi e le perdite da esso sostenuti a causa della guerra in Ucraina in relazione alle attività detenute da tale depositario centrale di titoli e solo nella misura in cui tali spese, rischi e perdite non possono essere coperti dalle risorse interne del depositario centrale di titoli al momento in cui si verificano. Gli importi trattenuti a titolo provvisorio che sono stati utilizzati conformemente alla presente lettera cessano di essere dovuti all'Unione. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente paragrafo sono utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. e) Qualora gli importi trattenuti a titolo provvisorio non siano utilizzati entro cinque anni per il fine di cui alla lettera d), l'autorità nazionale di vigilanza, previa consultazione della Commissione e, se del caso, della Banca centrale europea, determina se siano ancora necessari, in tutto o in parte, per soddisfare i requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. L'autorità nazionale di vigilanza notifica senza ritardo alla Commissione la sua decisione in merito alla determinazione di tali importi e al periodo per il quale essi possono continuare a essere trattenuti. La decisione dell'autorità nazionale di vigilanza diventa definitiva a meno che la Commissione non decida, entro cinque giorni dalla notifica, che le condizioni di cui alla presente lettera non sono soddisfatte. La Commissione consulta la Banca centrale europea a tal fine. Gli importi non più trattenuti sono trasferiti all'Unione. f) I depositari centrali di titoli trasferiscono all'Unione, al più tardi al momento della revoca delle misure restrittive a norma del presente articolo, tutti i rimanenti importi trattenuti in via provvisoria che non sono stati utilizzati. L'autorità nazionale di vigilanza, previa consultazione della Commissione e, se del caso, della Banca centrale europea, può decidere di trattenere più a lungo tali importi se questi sono ancora necessari, in tutto o in parte, per rispettare i pertinenti requisiti di gestione del rischio alla luce delle ripercussioni della guerra in Ucraina sulle attività detenute dai depositari centrali di titoli. La decisione dell'autorità nazionale di vigilanza diventa definitiva a meno che la Commissione non decida, entro cinque giorni dalla notifica, che le condizioni di cui alla presente lettera non sono soddisfatte. A tal fine, la Commissione consulta la Banca centrale europea. Gli importi non più trattenuti sono trasferiti all'Unione. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 2) all'articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   I depositari centrali di titoli di cui al paragrafo 8 presentano alla Commissione e alle rispettive autorità nazionali competenti, conformemente alle norme stabilite nell'atto di cui al paragrafo 13, il bilancio intermedio e il bilancio annuale sottoposto a revisione. Entro il 30 giugno di ogni anno essi comunicano inoltre l'ammontare complessivo rimanente degli importi trattenuti a titolo provvisorio al 31 dicembre dell'anno precedente conformemente al paragrafo 10, gli importi trattenuti a titolo provvisorio che sono stati utilizzati in conformità del paragrafo 10, lettera d), durante l'anno precedente e gli importi trattenuti a titolo provvisorio che devono essere trasferiti all'Unione in conformità del paragrafo 10, lettere e) ed f). 12.   I depositari centrali di titoli interessati cooperano pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concedono i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, la Procura europea (EPPO) rispetto a quegli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*2), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, regolamenti che stabiliscano modalità specifiche per la comunicazione alla Commissione e all'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 11 e per l'esecuzione di operazioni inerenti alle entrate quali i pagamenti da parte dei depositari centrali di titoli e la definizione degli importi definitivi dei contributi finanziari. Tali norme possono, se del caso, integrare le norme orizzontali sulle operazioni inerenti alle entrate di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per tener conto delle caratteristiche specifiche del contributo finanziario. A tal fine la Commissione consulta le autorità nazionali di vigilanza competenti. 14.   Gli importi del contributo finanziario versato al bilancio dell'Unione sono utilizzati per sostenere l'Ucraina tramite gli strumenti di spesa dell'Unione elencati nell'allegato XLI. L'allegato XLI è riesaminato con cadenza annuale e per la prima volta entro il 1o gennaio 2025 e può essere modificato mediante regolamento di esecuzione del Consiglio, adottato su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione. Gli importi utilizzati per gli strumenti di spesa finanziati dal bilancio dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. (*2)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (EPPO) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;" 3) è aggiunto l'allegato XLI conformemente all'allegato del presente regolamento.
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