Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mag 2024
All' del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le spese sostenute da Grecia e Slovenia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024. A tali spese si applica l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
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