Art. 3
In vigore dal 15 mag 2024
Per beneficiare di un contingente di cui all'allegato del presente regolamento, i prodotti sono accompagnati da un'attestazione di origine compilata dall'esportatore che certifica che i prodotti soddisfano le condizioni di cui all'appendice 3-B-1 dell'accordo e, quando è compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 dell'appendice 3-B-1 dell'accordo, contiene la menzione «Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1» o, quando è compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 dell'appendice 3-B-1 dell'accordo, contiene la menzione «Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1, catturato dalla nave straniera a noleggio [nome della nave] nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda con permesso di pesca numero [numero di permesso]».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1319:oj#art-3