Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/1242

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1242

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1242 Il regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e finalità 1.   Il presente regolamento definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Tali livelli contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e dei traguardi climatici intermedi dell’Unione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), degli obiettivi degli Stati membri di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra stabiliti nel regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), agli obiettivi dell’accordo di Parigi nonché a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. 2.   Il presente regolamento stabilisce anche obblighi di comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione.» (*1)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1)." ; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli nuovi che sono stati omologati o omologati individualmente a norma del regolamento (UE) 2018/858 o che sono citati all’, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e che appartengono a una qualsiasi delle categorie di veicoli seguenti: a) M2 e M3; b) N1, N2 e N3, a condizione che i veicoli non rientrino nel regolamento (UE) 2019/631; c) O3 e O4. Ai fini del presente regolamento, i veicoli di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono definiti veicoli pesanti. I veicoli di cui al primo comma, lettera a) o b), sono definiti veicoli pesanti a motore. Le categorie di veicoli di cui al presente regolamento si riferiscono alle categorie di veicoli definite all’ e all’allegato I del regolamento (UE) 2018/858.» ; b) il paragrafo 2 sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del presente regolamento, i veicoli pesanti sono considerati veicoli pesanti nuovi in un determinato periodo di riferimento se immatricolati per la prima volta nell’Unione nel corso di tale periodo di riferimento e non precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione. Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori dell’Unione se avvenute meno di tre mesi prima di quella nell’Unione. Il presente regolamento non si applica ai veicoli pesanti immatricolati per la prima volta per un periodo non superiore a un mese e immatricolati al solo scopo di essere trasferiti verso un paese fuori dell’Unione.» ; 3) l’ è così modificato: a) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) “emissioni di CO2 di riferimento”: la media, determinata conformemente all’allegato I, punto 3, delle emissioni specifiche di CO2 nel periodo di riferimento di tutti i veicoli pesanti nuovi in ciascun sottogruppo di veicoli;» ; b) sono inseriti i punti seguenti: «3 bis) “periodo di riferimento”: il periodo compreso tra il 1o luglio di un determinato anno e il 30 giugno dell’anno successivo; 3 ter)“ periodo di base”: il periodo di riferimento di un determinato anno rispetto al quale gli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 per un dato sottogruppo di veicoli sono stabiliti nel presente regolamento;» ; c) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) “obiettivo specifico per le emissioni di CO2”: l’obiettivo per le emissioni di CO2 di un singolo costruttore determinato ogni anno per il periodo di riferimento precedente conformemente all’allegato I, punto 4;» ; d) il punto 9) è sostituito dal seguente: «9) “veicolo professionale”: un veicolo pesante destinato a essere usato per compiti specifici che, secondo le informazioni contenute nel certificato di conformità e comunicate dagli Stati membri, soddisfa i criteri di cui all’allegato I, punto 1.2;» ; e) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10) “costruttore”: la persona o l’ente cui sono stati attribuiti i veicoli immatricolati in un determinato periodo a norma dell’articolo 7 bis;» ; f) è inserito il punto seguente: «10 bis) “dichiarante”: soggetto cui spetta comunicare i dati alla Commissione;» ; g) il punto 11 è sostituito dal seguente: «11) “veicolo pesante a emissioni zero”: termine con cui s’intendono i veicoli seguenti: a) veicolo pesante a motore senza un motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400, sono inferiori a 3 gCO2/(t∙km) o 1 gCO2/(p∙km); b) veicolo pesante a motore senza motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione non sono superiori a 1 g CO2/kWh o le cui emissioni determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e relative misure di attuazione non sono superiori a 1 g CO2/km, a condizione che non siano state determinate emissioni di CO2 conformemente al regolamento (UE) 2017/2400; c) rimorchio munito di un dispositivo che ne sostiene attivamente la propulsione e non ha un motore a combustione interna o ha un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione o conformemente al regolamento UNECE n. 49;» (*3)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1)." ; h) il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) “veicolo pesante a basse emissioni”: un veicolo pesante, diverso da un veicolo pesante a emissioni zero, le cui emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 2.3.4 dell’allegato I, sono meno della metà rispetto alle emissioni di CO2 di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli cui appartiene il veicolo pesante;» ; i) sono inseriti i punti seguenti: «16) “veicolo primario”: il veicolo primario quale definito all’, punto 22), del regolamento (UE) 2017/2400; 17) “veicolo primario del veicolo pesante”: il veicolo primario per la cui simulazione è assegnata una carrozzeria generica che corrisponde alla carrozzeria effettiva del veicolo pesante per quanto riguarda le configurazioni del pianale (ribassato/rialzato) del piano (a un piano/a due piani) e qualsiasi altro parametro applicabile; 18) “veicolo completato”: il veicolo completato quale definito all’, punto 26), del regolamento (UE) 2018/858; 19) “veicolo completo”: il veicolo completo quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) 2018/858; 20) “veicolo fuoristrada”: il veicolo fuoristrada quale definito all’allegato I, parte A, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/858; 21) “veicolo per uso speciale”: il veicolo per uso speciale quale definito all’, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858; 22) “veicolo fuoristrada per uso speciale”: il veicolo fuoristrada per uso speciale quale definito all’allegato I, parte A, punto 2.3.1., del regolamento (UE) 2018/858; 23) “certificato di conformità”: il certificato di conformità quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2018/858; 24) “appalto pubblico”: nel contesto delle procedure di appalto pubblico e salvo altrimenti specificato, l’appalto pubblico quale definito all’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), i contratti di appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), nonché le concessioni quali definite all’, punto 1), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); 25) “autocarro nelle combinazioni ultrapesanti (EHC)”: un veicolo pesante della categoria N3 utilizzabile in una combinazione di veicoli e che soddisfa tutti i seguenti criteri di progettazione e costruzione: a) a tre o più assi; b) con una potenza nominale del motore di almeno 400 kW; c) progettato con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione superiore a 60 tonnellate;» (*4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)." (*5)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)." (*6)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)." ; j) è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente regolamento, per “gruppo di costruttori collegati” si intende un costruttore e le sue imprese collegate. In relazione a un costruttore, per “imprese collegate” si intendono: a) le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente: i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure iii) il diritto di gestire gli affari dell’impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore il diritto o i poteri di cui alla lettera a); c) le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, il diritto o i poteri di cui alla lettera a); d) le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alla lettera a), b) o c), o due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente il diritto o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali il diritto o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore o da una o più imprese collegate di cui alle lettere da a) a d) e da una o più parti terze.» ; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 bis Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 1.   Le emissioni medie di CO2 del parco veicoli pesanti a motore nuovi dell’Unione, eccetto i veicoli per uso speciale, i veicoli fuoristrada e i veicoli fuoristrada per uso speciale, sono ridotte delle percentuali seguenti rispetto alle emissioni medie di CO2 del periodo di riferimento dell’anno 2019: a) del 15 % per i sottogruppi di veicoli 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD e 10-LH per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2029, b) del 45 % per tutti i sottogruppi di veicoli diversi da quelli professionali per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2030 al 2034, c) del 65 % per tutti i sottogruppi di veicoli per i periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2035 al 2039, d) del 90 %per tutti i sottogruppi di veicoli per i periodi di riferimento degli anni dal 2040 in poi. 2.   I sottogruppi di veicoli contribuiscono a tali obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, conformemente al punto 4.3 dell’allegato I. 3.   Le emissioni di CO2 relative al parco di rimorchi nuovi dell’Unione devono essere ridotte conformemente al punto 4.3 dell’allegato I. 4.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2400, i veicoli pesanti omologati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2018/858 non sono soggetti agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, a meno che il costruttore decida di includerli nel calcolo delle sue emissioni specifiche di CO2 e dei suoi obiettivi all’atto della comunicazione del veicolo pesante conformemente all’allegato IV, parte B, del presente regolamento. 5.   I veicoli pesanti diversi da quelli di cui al paragrafo 4 immatricolati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio, dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o dai servizi di assistenza medica d’urgenza non sono soggetti agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, se lo Stato membro ne indica tale uso nel processo di immatricolazione e comunicazione, confermando nei dati comunicati in conformità dell’allegato IV, parte A, che la destinazione d’uso del veicolo pesante non può essere altrettanto assicurata da un veicolo pesante a emissioni zero ed è pertanto nell’interesse pubblico assicurarla immatricolando un veicolo pesante con un motore a combustione. I veicoli pesanti immatricolati per essere utilizzati dalle forze armate non sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento se uno Stato membro decide di non segnalarli conformemente all’allegato IV, parte A. Articolo 3 ter Misure aggiuntive volte a sostenere la transizione verso veicoli a emissioni zero nel mercato dell’Unione Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta la necessità di agevolare la diffusione sul mercato dell’Unione dei veicoli pesanti, riadattati in veicoli pesanti a emissioni zero, anche mediante norme armonizzate. Tale relazione include un’analisi delle opzioni e dell’impatto di tali opzioni. Se del caso, l’analisi è accompagnata da un’iniziativa legislativa o da un’altra azione. Articolo 3 quater Misure aggiuntive volte a sostenere la domanda di veicoli pesanti a emissioni zero nel mercato dell’Unione Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene un’analisi della necessità e dell’impatto potenziali delle iniziative volte ad aumentare la quota di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai gestori di grandi parchi veicoli. In tale relazione, la commissione valuta le possibili opzioni per aumentare la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero posseduti o noleggiati dai grandi gestori di parchi veicoli. Articolo 3 quinquies Obiettivo di veicoli pesanti a emissioni zero per gli autobus urbani 1.   Per i veicoli pesanti che figurano nella quarta colonna della tabella di cui all’allegato I, punto 4.2 (autobus urbani), i costruttori rispettano le quote minime del 90 % e del 100 % conformemente all’allegato I, punto 4.3.2, di veicoli pesanti a emissioni zero nel loro parco di veicoli pesanti nuovi. 2.   La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche comuni, comprese norme tecniche, relative all’interoperabilità tecnica e aperta tra l’infrastruttura di ricarica e rifornimento e gli autobus urbani, in termini di connessioni fisiche e scambio di comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con specifiche tecniche comuni, comprese norme, riguardanti la condivisione e l’uso sicuri dei dati generati in relazione all’uso dei veicoli pesanti di cui al presente articolo. Articolo 3 sexies Garanzia di catene di approvvigionamento sostenibili e resilienti per gli autobus urbani mediante procedure di appalto pubblico 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basano l’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture per l’acquisto, il leasing, la locazione o la vendita rateale dei nuovi autobus urbani a emissioni zero di cui all’articolo 3 ter nonché degli appalti pubblici di servizi aventi come oggetto principale l’utilizzo di tali autobus urbani sull’offerta economicamente più vantaggiosa che include il miglior rapporto qualità/prezzo. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano almeno due dei seguenti criteri come specifiche tecniche o come criteri di aggiudicazione, almeno uno dei quali è relativo al contributo dell’offerta alla sicurezza dell’approvvigionamento di cui alle lettere da a) a d), a seconda della situazione del mercato e conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE e alla legislazione settoriale applicabile, nonché agli impegni internazionali dell’Unione, compresi l’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (“AAP”) e gli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata: a) la quota dei prodotti o delle offerte originari di paesi terzi determinati conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). Tale criterio si applica unicamente ai prodotti delle offerte originari di paesi che non aderiscono all’accordo sugli appalti pubblici che non hanno concluso con l’Unione un accordo di libero scambio comprendente norme in materia di appalti pubblici; b) la disponibilità attuale e prevista dei pezzi di ricambio essenziali per il funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’offerta; c) l’impegno dell’offerente a far sì che eventuali cambiamenti nella sua catena di approvvigionamento durante l’esecuzione del contratto non pregiudichino l’esecuzione del contratto; d) certificazione o documentazione attestante che l’organizzazione della catena di approvvigionamento dell’offerente gli consente di rispettare l’obbligo di sicurezza dell’approvvigionamento. e) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste da atti legislativi applicabili dell’Unione. Il primo comma non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di utilizzare criteri aggiuntivi. 3.   Qualora il contributo dell’offerta alla sicurezza dell’approvvigionamento sia utilizzato quale criterio di aggiudicazione, gli viene attribuita una ponderazione compresa tra il 15 e il 40 % dei criteri di aggiudicazione. (*7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 5) l’ il primo comma è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o luglio 2020 e in ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina le emissioni specifiche medie di CO2 in g/tkm per il periodo di riferimento precedente, tenendo conto di quanto segue: a) i dati comunicati per i veicoli pesanti nuovi del costruttore immatricolati nel periodo di riferimento precedente; b) il fattore per zero e basse emissioni, determinato conformemente all’. c) nei periodi di riferimento degli anni dal 2030 al 2034, i nuovi veicoli professionali a zero emissioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 1.1.1.» ; 6) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A partire dal 1o luglio 2020 e per ogni periodo di riferimento successivo fino al periodo di riferimento dell’anno 2029, per ciascun costruttore la Commissione determina il fattore per zero e basse emissioni, per il periodo di riferimento precedente. Il fattore per zero e basse emissioni tiene conto del numero e delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli pesanti a zero e basse emissioni di categoria N del parco veicoli del costruttore.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per i periodi di riferimento compresi tra il 2025 e il 2029, il fattore per zero e basse emissioni è determinato sulla base di una soglia di riferimento del 2 % conformemente al punto 2.3.2 dell’allegato I.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il fattore per basse o zero emissioni riduce al massimo del 3 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. I veicoli pesanti a emissioni zero di categoria N, eccetto quelli dei sottogruppi 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, o 10-LH, contribuiscono a tale fattore riducendo al massimo dell’1,5 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore.» ; 7) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Obiettivi specifici per le emissioni di CO2 dei costruttori Per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e per ogni periodo di riferimento successivo, la Commissione determina per ciascun costruttore l’obiettivo specifico relativo alle emissioni di CO2 per il periodo di riferimento precedente. L’obiettivo specifico è determinato conformemente al punto 4.1 dell’allegato I.» ; 8) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis Trasferimento di veicoli pesanti tra costruttori 1.   Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori in conformità dell’ e dell’allegato I, punto 2.2, è autorizzato il trasferimento di singoli veicoli pesanti tra costruttori, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) per tutti i trasferimenti: la richiesta è presentata congiuntamente dal costruttore trasferente e da quello ricevente; b) per il trasferimento di veicoli pesanti non a emissioni zero, il costruttore trasferente e quello ricevente appartengono a un gruppo di costruttori collegati; c) per il trasferimento di veicoli pesanti a emissioni zero tra costruttori non appartenenti a un gruppo di costruttori collegati, il numero di veicoli pesanti a emissioni zero trasferiti a un costruttore non supera il 5 % di tutti i suoi veicoli pesanti nuovi immatricolati in un dato periodo di riferimento. I costruttori presentano alla Commissione le richieste di trasferimento per mezzo degli strumenti elettronici da essa forniti. 2.   Se ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il trasferimento, la Commissione non tiene conto del veicolo pesante trasferito nel calcolo dei valori inerenti al costruttore trasferente, ma ne tiene conto nel calcolo dei valori inerenti al costruttore ricevente. Articolo 6 ter Esenzione per i costruttori che producono pochi veicoli pesanti 1.   Se un costruttore immatricola meno di 100 veicoli pesanti nuovi in un dato periodo di riferimento, le emissioni specifiche medie di CO2 di cui all’ e all’allegato I, punto 2.7, e gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di cui all’articolo 6 e all’allegato I, punto 4.1, sono fissati a “0” per quel periodo di riferimento. 2.   Quando si applica il paragrafo 1 del presente articolo, i valori delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 non figurano tra i dati pubblicati a norma dell’articolo 11 per i costruttori e i periodi di riferimento interessati. 3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica in un dato periodo di riferimento in nessuno dei casi seguenti: a) su richiesta del costruttore; b) se il costruttore chiede il trasferimento di veicoli pesanti in conformità dell’articolo 6 bis; c) se il costruttore fa parte di un gruppo di costruttori collegati che hanno immatricolato collettivamente più di 100 veicoli pesanti in tale periodo di riferimento o fa parte di un gruppo di costruttori collegati che include un costruttore al quale si applica la lettera a) o b). 4.   I costruttori che non fanno parte di un gruppo ai sensi del paragrafo 3, lettera c), informano la Commissione se hanno immatricolato meno di 100 veicoli pesanti in un dato periodo di riferimento. 5.   I costruttori ai quali non si applica l’esenzione di cui al paragrafo 1 segnalano alla Commissione, in ogni periodo di riferimento, tutte le loro imprese collegate a cui si applica l’esenzione. 6.   I costruttori trasmettono alla Commissione le informazioni ai fini dei paragrafi 4 e 5 per mezzo degli strumenti elettronici da essa forniti.» ; 9) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Al fine di determinare la conformità del costruttore agli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 nei periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2039, si tiene conto dei suoi debiti o crediti di emissioni determinati in conformità dell’allegato I, punto 5, che corrispondono al numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttore in un periodo di riferimento moltiplicato per:» ; b) al paragrafo 1, secondo comma, «2029» è sostituito da «2039»; c) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I debiti di emissioni sono acquisiti nei periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2039. Tuttavia il debito totale di emissioni del costruttore non può superare il 5 % del suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2 moltiplicato per il numero dei suoi veicoli pesanti nel periodo considerato (“limite dei debiti di emissioni”).» ; d) al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I crediti e debiti di emissioni acquisiti nei periodi di riferimento degli anni che vanno dal 2025 al 2039 sono riportati, se del caso, da un periodo di riferimento al successivo. Eventuali debiti di emissioni residui sono tuttavia liquidati nei periodi di riferimento degli anni 2029, 2034 e 2039. Si tiene conto dei crediti di emissioni al fine di determinare la conformità del costruttore al suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2 unicamente in uno qualsiasi dei periodi di riferimento dei sette anni successivi al periodo di riferimento in cui i crediti sono stati acquisiti.» ; e) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le traiettorie di riduzione delle emissioni di CO2 sono stabilite per ciascun costruttore conformemente al punto 5.1.2 dell’allegato I, sulla base delle seguenti traiettorie lineari: a) tra le emissioni di CO2 di riferimento e l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 o 2030 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere a) e b); b) tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e quello per il periodo di riferimento dell’anno 2030 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b); c) tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2030 e quello per il periodo di riferimento dell’anno 2035 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c); e d) tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2035 e quello per il periodo di riferimento dell’anno 2040 di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera d).» ; 10) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis Attribuzione dei veicoli pesanti al costruttore Nel calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 di cui all’ e gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di cui all’articolo 6, i veicoli pesanti immatricolati in un dato periodo di riferimento sono attribuiti ai costruttori seguenti: a) i veicoli pesanti di categoria N, al costruttore del veicolo di cui all’, punto 4 bis), del regolamento (UE) 2017/2400; b) i veicoli pesanti di categoria M, al costruttore del veicolo primario di cui all’, punto 29), del regolamento (UE) 2017/2400; c) i veicoli pesanti di categoria O, al costruttore del veicolo di cui all’, punto 5), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (*8). Articolo 7 ter Calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli pesanti della categoria M Per i veicoli pesanti della categoria M si applica quanto segue: a) per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un sottogruppo di veicoli di un costruttore, il veicolo pesante nuovo di categoria M è considerato, insieme alle sue emissioni specifiche di CO2, un veicolo completo o completato al punto 2.2.2 dell’allegato I e non è preso in considerazione al punto 2.2.3 del medesimo allegato; b) in deroga alla lettera a) del presente articolo, su richiesta alla Commissione del costruttore del veicolo primario di cui all’articolo 7 bis, lettera b), e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c) del presente articolo, il veicolo pesante nuovo di categoria M è considerato, insieme alle emissioni specifiche di CO2 del suo veicolo primario al punto 2.2.3 dell’allegato I e non è preso in considerazione al punto 2.2.2 di tale allegato; c) la richiesta di cui alla lettera b) per il veicolo pesante nuovo di categoria M non è ammissibile se tale costruttore e il costruttore del veicolo primario, quale definito all’, punto 4 bis), del regolamento (UE) 2017/2400, del veicolo completo o completato sono imprese collegate o parti dello stesso soggetto giuridico. Presentando la suddetta richiesta, il costruttore dichiara che tale condizione è soddisfatta. Il costruttore, su domanda della Commissione, le fornisce informazioni di supporto. d) con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente, la Commissione mette a disposizione senza indugio in formato elettronico gli strumenti e gli orientamenti procedurali necessari ai costruttori per presentare alla Commissione le richieste di cui alla lettera b).; (*8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1o agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145).» " 11) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito come segue: «1.   Ove a norma del paragrafo 2 si constati che in un dato periodo di riferimento a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni di CO2 in eccesso, la Commissione impone un’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso, calcolata ricorrendo alla seguente formula: (indennità per le emissioni di CO2 in eccesso) = (emissioni di CO2 in eccesso x 4 250 EUR/gCO2/tkm)» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Si ritiene che il costruttore abbia emissioni di CO2 in eccesso in uno qualsiasi dei casi seguenti: a) se, in un qualsiasi periodo di riferimento degli anni dal 2025 al 2028, dal 2030 al 2033 oppure dal 2035 al 2038, sottraendo dalla somma dei debiti di emissioni la somma dei crediti di emissioni viene superato il limite dei debiti di emissioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma; b) se, nei periodi di riferimento degli anni 2029, 2034, 2039 e 2040, sottraendo dalla somma dei debiti di emissioni la somma dei crediti di emissioni il risultato è positivo; c) se, a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2041, le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superano il suo obiettivo specifico per le emissioni di CO2.; Le emissioni di CO2 in eccesso di un determinato periodo di riferimento sono calcolate conformemente al punto 6 dell’allegato I.» ; 12) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità di omologazione e i costruttori comunicano senza indugio alla Commissione gli scostamenti seguenti dai dati comunicati: a) se, a seguito di verifiche effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del presente regolamento, i valori delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio si discostano dai valori indicati nei certificati di conformità o nel file di informazioni per il cliente di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2400; b) se sono stati individuati errori nella determinazione delle emissioni di CO2 dovuti a dati di input errati o ad altre cause; c) se sono stati individuati errori nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni di CO2; d) qualsiasi altro scostamento diverso da quelli di cui alla lettera a), b) o c).» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione tiene conto degli scostamenti di cui al paragrafo 1 ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e delle emissioni di CO2 di riferimento. La Commissione modifica, ove opportuno, l’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1. La Commissione non ha l’obbligo di tenere conto degli scostamenti se il ricalcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore o delle emissioni di CO2 di riferimento comporta uno scostamento inferiore a 0,1 %.» ; 13) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Valutazione delle emissioni di CO2 di riferimento 1.   Al fine di garantire la solidità e la rappresentatività delle emissioni di CO2 di riferimento dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base ai sensi dell’allegato I, punto 3.2, il periodo di riferimento dell’anno 2024 o di un anno successivo, la Commissione valuta l’applicazione delle condizioni alle quali sono state determinate le emissioni di CO2 di riferimento e stabilisce se tali emissioni sono state indebitamente alzate e, in tal caso, come devono essere corrette. 2.   Se conclude che l’integralità o parte delle emissioni di CO2 di riferimento deve essere corretta, la Commissione adotta un atto di esecuzione per effettuare tali correzioni, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.» ; 14) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2041, per ciascun costruttore, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2, i crediti di emissioni e, a partire dal 1o luglio 2026 fino al 30 giugno 2041, i debiti di emissione nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 7;» ; b) al paragrafo 1, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) a partire dal 1o luglio 2026, per ciascun costruttore, le emissioni di CO2 in eccesso nel precedente periodo di riferimento, di cui all’articolo 8, paragrafo 2;» ; c) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’elenco da pubblicare entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno in cui è terminato il periodo di base include le emissioni di CO2 di riferimento determinate in relazione a tale periodo di base.» ; d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per modificare l’elenco di cui al paragrafo 1 qualora: a) sono state modificate le procedure di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, per modificare elementi diversi dai valori relativi al carico utile e al numero di passeggeri utilizzati per la determinazione delle emissioni di CO2, in modo tale che il livello delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti rappresentativi specificati a norma del paragrafo 3 del presente articolo aumenti o diminuisca di oltre 5 g CO2/km; in tali casi le emissioni di riferimento adeguate sono calcolate conformemente al punto 1 dell’allegato II e i nuovi valori sono pubblicati a complemento dei valori precedenti, indicando il periodo di riferimento in cui si applicano per la prima volta; b) gli allegati sono stati modificati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a f); in tali casi le emissioni di CO2 di riferimento pubblicate in precedenza sono ricalcolate conformemente all’allegato I, tenendo conto dei parametri modificati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a f), e la serie ricalcolata di emissioni di CO2 di riferimento è pubblicata e sostituisce le precedenti emissioni di riferimento a partire dal periodo di riferimento in cui si applicano per la prima volta i parametri modificati conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a f).» ; e) è aggiunto il comma seguente: «3.   Qualora le procedure di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 sono modificate secondo il paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo specificano o stabiliscono una metodologia per definire il o i veicoli rappresentativi di un sottogruppo di veicoli, compresi i coefficienti di ponderazione statistica e i valori del carico utile e del numero di passeggeri da utilizzare per la determinazione delle emissioni di CO2,. Tale metodologia è la base per il calcolo dell’adeguamento di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo, tenendo conto dei dati di monitoraggio comunicati a norma del presente regolamento e delle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.» ; 15) l’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito come segue: «3.   Qualora, a seguito delle verifiche effettuate a norma del paragrafo 2, si riscontri una mancanza di corrispondenza nelle emissioni di CO2 e nei valori del consumo di carburante che non può essere attribuita a un malfunzionamento dello strumento di simulazione, o la presenza di strategie che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo, l’autorità di omologazione responsabile, oltre ad adottare le misure necessarie di cui al capo XI del regolamento (UE) 2018/858, garantisce che siano corretti file di informazione per il cliente, dei certificati di conformità e dei certificati di omologazione individuale, secondo i casi. Se i dati riportati nei file di informazioni per il cliente, nei certificati di conformità e nei certificati di omologazione individuale non possono essere corretti a norma del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione responsabile rilascia una dichiarazione di rettifica indicante i dati corretti. L’autorità di omologazione la trasmette alla Commissione e alle parti interessate.» ; 16) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 13 bis Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri 1.   A partire dal periodo di riferimento dell’anno … [se il presente regolamento modificativo entra in vigore anteriormente al 1o luglio, inserire l’anno della sua entrata in vigore meno 1 anno; se il presente regolamento modificativo entra in vigore posteriormente al 30 giugno, inserire l’anno di entrata in vigore], gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato IV, parte A, relativi ai veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione. A partire dal 2020, entro il 30 settembre di ogni anno le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati relativi al precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno secondo la procedura di comunicazione stabilita all’allegato V. 2.   Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/631. 3.   I veicoli pesanti progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sono soggetti al presente articolo. 4.   I veicoli pesanti immatricolati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile, dai servizi antincendio, dai servizi di assistenza medica d’urgenza o dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sono soggetti al presente articolo, indipendentemente dalla loro eventuale esenzione dall’articolo 3 bis. Articolo 13 ter Comunicazione da parte dei costruttori o altri soggetti cui spetta determinare le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti 1.   I costruttori o altri soggetti cui spetta la determinazione delle emissioni di CO2 del veicolo pesante soggetti all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 o all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 comunicano i dati del veicolo pesante nuovo conformemente all’allegato IV, parte B, del presente regolamento. Entro il 30 settembre di ogni anno essi comunicano alla Commissione, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato V, i dati relativi a ogni veicolo pesante nuovo la cui data di determinazione o di valutazione rientra nel periodo di riferimento che termina il 30 giugno. Il presente paragrafo non si applica ai veicoli pesanti esentati a norma dell’articolo 6 ter. 2.   Ogni costruttore o altro soggetto ai sensi del paragrafo 1 designa un referente per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento. 3.   Gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, si applicano ai costruttori e ad altri soggetti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 13 quater Registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti 1.   La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti (“registro centralizzato”) comunicati a norma degli articoli 13 bis e 13 ter. Il registro centralizzato è pubblico, ad eccezione delle voci di cui all’allegato V, punto 3.2. Il valore di resistenza aerodinamica è pubblicato secondo gli intervalli di valori stabiliti nell’allegato IV, parte C. 2.   L’Agenzia europea dell’ambiente gestisce il registro centralizzato per conto della Commissione. Articolo 13 quinquies Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada 1.   La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 13 sexies Qualità dei dati 1.   Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli articoli 13 bis e 13 ter. Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati. 2.   La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 13 bis e 13 ter. 3.   Se la Commissione viene informata di errori nei dati comunicati ai sensi del paragrafo 1 o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata ai sensi del paragrafo 2, discrepanze all’interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro centralizzato. 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 16. Articolo 13 septies Sanzioni amministrative 1.   La Commissione può imporre una sanzione amministrativa in ciascuno dei seguenti casi: a) qualora constati che i dati comunicati dal costruttore a norma dell’articolo 13 ter del presente regolamento si discostano dai dati provenienti dal file dei registri del costruttore o dal certificato di omologazione del motore rilasciato nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e che lo scostamento è volontario o dovuto a negligenza grave; b) qualora i dati non siano trasmessi entro il termine applicabile a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 1, secondo comma, e il ritardo non possa essere debitamente giustificato. Ai fini della verifica dei dati di cui alla lettera a), la Commissione consulta le pertinenti autorità di omologazione. Le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive e non superano 30 000 EUR per ciascun veicolo pesante interessato dallo scostamento o dal ritardo nella trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b). 2.   Sulla base dei principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 17 per integrare il presente regolamento stabilendo la procedura e i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi: a) la procedura rispetta il diritto a una buona amministrazione, e in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali; b) nel calcolo delle sanzioni amministrative congrue la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti dello scostamento o del ritardo, il numero di veicoli pesanti interessati dallo scostamento o dalla ritardata trasmissione dei dati, la buona fede del costruttore, il grado di diligenza e di cooperazione del costruttore, la ripetizione, la frequenza e la durata dello scostamento o del ritardo nonché precedenti sanzioni imposte allo stesso costruttore; c) le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e prevedendo, se del caso, possibilità di dilazionare i pagamenti di tali sanzioni in più rate e in più periodi. 3.   Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati entrate del bilancio generale dell’Unione europea.» ; 17) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Modifica degli allegati I, IV e V 1.   Per tener conto dei progressi tecnici, dell’evoluzione della logistica del trasporto merci, degli adeguamenti necessari in base all’applicazione del presente regolamento e delle modifiche della normativa in materia di omologazione, in particolare dei regolamenti (UE) 2018/858 e (CE) n. 595/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 del presente regolamento al fine di modificare gli elementi seguenti dell’allegato I del presente regolamento: a) i criteri che definiscono i sottogruppi di veicoli di cui al punto 1.1, compresa l’aggiunta di sottogruppi distinti di veicoli per gli autocarri EHC; b) i criteri che definiscono i veicoli professionali di cui al punto 1.2; c) i criteri relativi all’autonomia delle diverse tecnologie del gruppo propulsore di cui al punto 1.3; d) l’elenco dei profili di utilizzo di cui al punto 1.4; e) il peso dei profili di utilizzo di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3; f) il carico utile, il numero di passeggeri, la massa dei passeggeri, il carico utile massimo tecnicamente ammissibile, il numero massimo di passeggeri tecnicamente ammissibile e il volume del carico dei sottogruppi di veicoli di cui al punto 2.5; g) i valori per il chilometraggio annuale di cui ai punti 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di modificare gli elementi seguenti dell’allegato IV: a) le prescrizioni in materia di dati di cui alle parti A e B per tener conto dei progressi tecnici, dei necessari adeguamenti basati sull’applicazione del presente regolamento e delle modifiche della normativa in materia di omologazione, in particolare i regolamenti (UE) 2018/858 e (CE) n. 595/2009; b) gli intervalli dei valori di resistenza aerodinamica di cui alla parte C, aggiornandoli o adeguandoli per tener conto delle modifiche apportate alla progettazione dei veicoli pesanti e garantire che detti intervalli restino validi a fini di informazione e di comparabilità. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di modificare gli elementi seguenti dell’allegato V: a) la procedura di comunicazione stabilita nell’allegato V, adeguandola per tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento e per adattarla ai progressi tecnici; b) il punto 3.2, aggiungendo le nuove voci che sono state aggiunte al registro centralizzato.» ; 18) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Riesame 1.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina l’efficacia e gli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale riesame. Nella sua relazione, la Commissione valuta in particolare: a) il numero di immatricolazioni di veicoli pesanti a emissioni zero negli Stati membri; b) i progressi compiuti nella realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento pubbliche e private per i combustibili alternativi per i veicoli pesanti disciplinati dal presente regolamento, nonché l’esistenza di vincoli infrastrutturali nei paesi terzi relativamente al servizio al di fuori dell’Unione di veicoli pesanti di nuova immatricolazione e nell’UE; c) gli impatti sull’occupazione, in particolare sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese (PMI), l’efficacia delle misure a sostegno della riqualificazione e del miglioramento delle competenze della forza lavoro e l’importanza di una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa verso una mobilità stradale a zero emissioni. Particolare attenzione è rivolta agli impatti sugli Stati membri periferici e agli impatti sul trasporto di merci deperibili; d) se il mantenimento dell’esenzione di cui all’articolo 6 ter per i costruttori che producono pochi veicoli sia ancora giustificato; e) l’impatto della fissazione di soglie minime di efficienza energetica per i veicoli pesanti nuovi a emissioni zero immessi sul mercato dell’Unione; f) il livello dell’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso al fine di garantire che la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2; g) l’inclusione dei veicoli pesanti seguenti, che attualmente non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2400, negli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2: i) autocarri di piccole dimensioni con TPMLM minore o uguale a 5 tonnellate, a seguito di un’indagine sull’adeguatezza della determinazione delle emissioni di CO2 per tali veicoli pesanti, conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 (simulazioni VECTO), tenendo in considerazione il regolamento (UE) 2017/1151, e ii) veicoli per uso speciale, fuoristrada e fuoristrada per uso speciale; h) eventuali vincoli specifici ai fini della conformità all’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, in considerazione del rapporto costi-benefici socioeconomici in specifiche condizioni geomorfologiche e meteorologiche, come pure dei recenti investimenti nel biometano già realizzati dalle autorità pubbliche; i) il ruolo di un fattore di correzione del carbonio nella transizione verso una mobilità a zero emissioni nel settore dei veicoli pesanti; j) il ruolo di una metodologia per immatricolare i veicoli pesanti alimentati esclusivamente da carburanti neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2, conformemente al diritto dell’Unione e in linea con l’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione; k) se la creazione di nuovi sottogruppi per gli autocarri EHC abbia comportato un aumento indebito della potenza nominale del motore; l) la possibilità di elaborare una metodologia comune dell’Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi che sono immessi sul mercato dell’Unione; m) le opzioni per tenere conto dei veicoli pesanti a emissioni zero che sono stati riadattati a partire da veicoli pesanti convenzionali precedentemente immatricolati, ai fini della valutazione della conformità a norma del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. 2.   La Commissione valuta il ruolo dei combustibili rinnovabili sostenibili nella transizione verso la neutralità climatica, anche nel settore dei veicoli pesanti. Indipendentemente dal riesame di cui al paragrafo 1, e nell’ambito di una più ampia strategia per la diffusione di tali combustibili, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un’analisi esaustiva della necessità di incentivare ulteriormente la diffusione dei biocarburanti avanzati, del biogas e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore dei veicoli pesanti e un adeguato quadro di misure al fine di conseguire tale diffusione, compresi incentivi finanziari. Sulla base di tale analisi, la Commissione presenta, se del caso, ulteriori proposte legislative o formula raccomandazioni agli Stati membri.» 19) l’articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 13 septies, paragrafo 2 e all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 giugno 2024.» ; b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La delega di potere di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 13 septies, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.» ; c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita come segue: «L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, all’articolo 13 quinquies, paragrafo 2, all’articolo 13 septies, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 20) gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1242 sono sostituiti dal testo dell’allegato I del presente regolamento; 21) il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (UE) 2019/1242 come allegati III, IV, V e VI
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