Art. 4
Misure di salvaguardia
In vigore dal 14 mag 2024
Misure di salvaguardia
1. Qualora un prodotto contemplato dall' originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Tale misura può essere imposta per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all', lettera a).
La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio periodico ogni due mesi, a decorrere dal 25 luglio 2024.
3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità al paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:
a)
a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1, o
b)
di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.
La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.
4. Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:
a)
il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
b)
l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.
L’elenco di fattori di cui al primo comma non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.
5. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio qualsiasi misura necessaria mediante un atto di esecuzione. Tale misura può essere imposta solo in seguito ad una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo e sono adottate entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non supera i 120 giorni.
6. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'introduzione di tale misura. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
7. Se la Commissione impone una misura a norma del paragrafo 1 o 5 che reintroduce un contingente tariffario sospeso dall', paragrafo 1, lettera a), il quantitativo importato durante l'anno civile in cui la Commissione impone tale misura è preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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