Art. 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
In vigore dal 14 mag 2024
Misure di liberalizzazione degli scambi
Sono introdotte le seguenti misure di liberalizzazione degli scambi:
a)
tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova senza alcun dazio doganale;
b)
l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica, come specificato nell'allegato XV-B dell'accordo di associazione; non si applicano dazi doganali all'importazione di tali prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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