Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la data di entrata in vigore delle modifiche dei piani strategici della PAC relative alle modifiche delle norme 6, 7 o 8 del FEAGA, di cui all’allegato al presente regolamento, presentate dagli Stati membri alla Commissione per approvazione a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento in relazione all’anno di domanda 2024 per quanto riguarda l’anno di domanda 2024 non è soggetta all’approvazione della Commissione.
2. In deroga all’articolo 119, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere, per l’anno di domanda 2024, che le modifiche dei piani strategici della PAC relative alle modifiche delle norme 6, 7 o 8 del FEAGA, di cui all’allegato al presente regolamento producano effetti giuridici prima della loro approvazione da parte della Commissione. Con riguardo alla norma BCAA 8, gli Stati membri possono adottare una siffatta decisione soltanto nel caso in cui richiedano, in relazione all’anno di domanda 2024, di attuare regimi comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggiodi cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.
Nell’adottare la decisione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio della certezza del diritto, il principio di non discriminazione e la tutela del legittimo affidamento degli agricoltori e degli altri beneficiari e affinché si tenga conto della necessità degli agricoltori e degli altri beneficiari di disporre di tempo sufficiente per conformarsi alle modifiche.
Storico versioni
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