Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116 Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato: 1) l’articolo 83 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dai controlli nell’ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»; b) al paragrafo 6, la lettera f) è soppressa; 2) all’articolo 84 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Ggli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 85.»; 3) all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i beneficiari che sono soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 83 del presente regolamento;».
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