Art. 32
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 14 mag 2024
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. La Commissione avvia attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nei programmi di riforme, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme ai beneficiari. La Commissione garantisce che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall'Unione e di altri orientamenti pertinenti.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota attivamente l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.
3. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.
Storico versioni
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