Art. 23 · Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Art. 23

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 14 mag 2024
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all', paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi sullo strumento specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità, come anche l'indagine e il perseguimento di reati a danno dei fondi forniti a titolo dello strumento. Ciascun beneficiario si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati. 2.   L'accordo sullo strumento prevede gli obblighi seguenti da parte del beneficiario: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità; b) proteggere gli informatori; c) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, come anche per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito dei programmi di riforme, e adottare misure adeguate per trattare, ove applicabile e senza indugio, le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento; d) ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme di cui ai programmi di riforme, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del programma di riforme di cui al capo III e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati; e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario. 3.   L'accordo sullo strumento prevede altresì il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi menzionati. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Al beneficiario è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato. 4.   Le persone e le entità che attuano i fondi nell'ambito dello strumento segnalano senza indugio alla Commissione e all'OLAF qualsiasi caso presunto di frode, corruzione, conflitto di interesse e irregolarità che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
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